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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 9 dicembre 1993, n. 581

Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/3/1994
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Testo in vigore dal:  3-3-1994

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1991, n. 439, concernente il regolamento sulle sponsorizzazioni dei programmi radiotelevisivi;
Riconosciuta la necessità di modificare la disciplina sulle sponsorizzazioni dei programmi radiotelevisivi adottata con decreto ministeriale 4 luglio 1991, n. 439;
Vista la proposta del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993;
Ritenuto che le ipotesi di divieto di sponsorizzazione di notiziari scientifici o di programmi il cui contenuto sia in evidente contrasto con la natura dell'attività dello sponsor, non siano conformi ai principi della legge e della direttiva comunitaria 3 ottobre 1989, n. 89/552/CEE, e possano determinare difficoltà di applicazione e incertezze interpretative;
Considerato che l'art. 8, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, prevede il divieto di pubblicità indiretta dei prodotti del tabacco, ma non detta analoga disciplina in materia di sponsorizzazioni;
Considerata, altresì, l'opportunità di rimettere agli ordini e collegi professionali l'autonoma valutazione sul rispetto delle norme deontologiche da parte degli iscritti;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata il 9 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto della regolamentazione
1. Il presente regolamento ha per oggetto la regolamentazione dei programmi radiofonici e televisivi ai sensi ed ai fini dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, in relazione all'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, quale integrato e modificato dallo stesso decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, e all'art. 9 del decreto- legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
2. Le disposizioni in esso contenute si applicano sia alla concessionaria pubblica, sia ai concessionari privati, salvo che non sia diversamente stabilito in modo espresso.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 408/1992 e dall'art. 9 del D.L. n. 323/1993, è il seguente:
"Art. 8 (Disposizioni sulla pubblicità). - 1. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati.
2. La pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione.
3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche. Per le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti è consentita una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. È consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
4. Il Garante, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.
5. È vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana con proprio decreto norme sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) (si veda al riguardo il D.M. 30 novembre 1991, n. 425, n.d.r.).
6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell'art. 21, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte dei concessionari a carattere comunitario.
9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non può eccedere il 20 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione.
Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma. Per i medesimi concessionari il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di offerte non deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno.
9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità di cui al comma 9- bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 9.
9-quater. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale gli indici di cui al comma 9- ter si applicano a partire dal 31 dicembre 1993.
10. La pubblicità locale è riservata ai concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto, su tutti i bacini serviti.
I concessionari privati che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 21, possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione.
11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono ai concessionari privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.
13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma;
b-bis) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
14. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.
15. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una più dettagliata regolamentazione in materia di sponsorizzazioni sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati (si veda al riguardo il D.P.R. 4 luglio 1991, n. 439, n.d.r.).
16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei Ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potrà conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà conto dell'aumento o della diminuzione verificatisi.
17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 15, hanno validità fino al 31 dicembre 1992.
In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'art. 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle conseguenti iniziative legislative.
18. L'art. 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato".
- Il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 408/1992 (Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione) prevede che: "Il Garante, in materia di sponsorizzazioni, di connessi obblighi degli operatori televisivi, di offerte fatte direttamente al pubblico, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede nei successivi sessanta giorni, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, adeguandolo alle disposizioni comunitarie e tenendo conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50".
Il D.Lgs. n. 50/1990, sopracitato, reca: "Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali".
- L'art. 9, comma 1, del D.L. n. 323/1993 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva) sostituisce il comma 9- ter, dell'art. 8 della legge n. 223/1990 soprariportato. Il comma 2 dello stesso art. 9 così prosegue: "Sino alla data di entrata in vigore delle modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, fatto salvo quanto previsto dal comma 9-quater dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto-legge 10 ottobre 1992, n. 408, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale".
- La direttiva CEE n. 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 298 del 17 ottobre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 27 novembre 1989 - 2a serie speciale. Si trascrive il testo del relativo art. 17:
"Art. 17. - I programmi televisi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dell'emitente nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome e/o il logotipo dello sponsor all'inizio e/o alla fine del programma;
c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor e di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
2. I programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consiste nella fabbricazione o vendita di prodotti o nella fornitura di servizi la cui pubblicità sia vietata ai sensi dell'art. 13 o 14.
3. I telegiornali ed i notiziari di carattere politico non possono essere sponsorizzati".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 408/1992 e dall'art. 9 del D.L. n. 323/1993, si veda in nota alle premesse.