MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 luglio 1991, n. 439

Regolamento recante norme sulla sponsorizzazione dei programmi radiotelevisivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 08/02/1992
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-2-1992
                               Art. 3.
                      Forme di sponsorizzazione
  1. Si considera sponsorizzato il programma radiofonico o televisivo
nel quale siano inserite o a cui siano comunque abbinate o collegate,
dietro versamento di specifico contributo da parte di un'impresa o di
chi operi per conto di essa,  forme  di  comunicazione  di  contenuto
promozionale  non  annoverabile  fra i tipici messaggi di pubblicita'
tabellare.
  2. In particolare, si  considera  sponsorizzato  il  programma  nel
quale  siano  inserite o a cui siano comunque abbinate o collegate le
seguenti forme di comunicazione:
    a) i "preannunci" o  "inviti  all'ascolto"  di  programmi,  (c.d.
"promos")  dei  quali  sia  prevista  la  trasmissione da parte della
concessionaria in un tempo successivo, ove in tali "preannunci" siano
citati, in  forma  visiva  o  acustica,  nome,  marchio,  immagine  o
prodotti di una o piu' imprese, diverse dalla concessionaria;
    b) gli inviti all'ascolto e le offerte di programma che precedono
immediatamente  il  programma  stesso, come pure i ringraziamenti per
l'ascolto  o  simili  effettuati  al  termine  del  programma   (c.d.
"billboards"),  ove essi contengano le citazioni di cui al precedente
punto a);
    c) i segnali acustici  o  visivi  trasmessi  in  occasione  delle
interruzioni  di  programmi,  (c.d. "spot-jingles") ove contengano le
citazioni di cui al precedente punto a);
    d) le sovraimpressioni, realizzate nel corso di un programma,  di
nomi,  marchi, simboli o scritte identificanti una o piu' imprese di-
verse dalla concessionaria, o i loro prodotti;
    e) la citazione, nei titoli di testa e/o di coda di un programma,
del nome, marchio, simboli,  attivita'  o  prodotti  di  una  o  piu'
imprese  diverse  dalla  concessionaria,  eccezion  fatta  per i casi
specificati ai successivi articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento;
    f)   la   presentazione,   l'illustrazione   e,   comunque,    il
coinvolgimento  a scopo pubblicitario o promozionale, in modo diretto
e specifico all'interno di un programma del nome, marchio  o  simboli
di  un'impresa  nonche'  di  un  prodotto  o  servizio,  ovvero di un
concorso, operazione a premi o altra manifestazione  promozionale  ad
essi relativa;
    g)  la  citazione, in forma visiva o acustica, del nome, marchio,
simboli, attivita' o prodotti degli organizzatori e/o  degli  sponsor
di   eventi   artistici,   culturali  o  sportivi,  nel  corso  della
radiocronaca o telecronaca degli stessi, ove tale  citazione  risulti
ripetuta,  non  occasionale,  tecnicamente non necessaria, e comunque
evitabile senza  pregiudizio  per  la  regolare  effettuazione  della
cronaca  e salvo in ogni caso il disposto dei successivi articoli 9 e
10 del presente regolamento.
  3. I messaggi di carattere promozionale contenuti  all'interno  del
programma  sponsorizzato  devono  essere  riconoscibili  come  tali e
preceduti dall'avvertenza "messaggio di carattere promozionale".