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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 luglio 1991, n. 439

Regolamento recante norme sulla sponsorizzazione dei programmi radiotelevisivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 08/02/1992
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Testo in vigore dal:  8-2-1992

Art. 3

Forme di sponsorizzazione
1. Si considera sponsorizzato il programma radiofonico o televisivo nel quale siano inserite o a cui siano comunque abbinate o collegate, dietro versamento di specifico contributo da parte di un'impresa o di chi operi per conto di essa, forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabile fra i tipici messaggi di pubblicità tabellare.
2. In particolare, si considera sponsorizzato il programma nel quale siano inserite o a cui siano comunque abbinate o collegate le seguenti forme di comunicazione:
a) i "preannunci" o "inviti all'ascolto" di programmi, (c.d.
"promos") dei quali sia prevista la trasmissione da parte della concessionaria in un tempo successivo, ove in tali "preannunci" siano citati, in forma visiva o acustica, nome, marchio, immagine o prodotti di una o più imprese, diverse dalla concessionaria;
b) gli inviti all'ascolto e le offerte di programma che precedono immediatamente il programma stesso, come pure i ringraziamenti per l'ascolto o simili effettuati al termine del programma (c.d. "billboards"), ove essi contengano le citazioni di cui al precedente punto a);
c) i segnali acustici o visivi trasmessi in occasione delle interruzioni di programmi, (c.d. "spot-jingles") ove contengano le citazioni di cui al precedente punto a);
d) le sovraimpressioni, realizzate nel corso di un programma, di nomi, marchi, simboli o scritte identificanti una o più imprese di- verse dalla concessionaria, o i loro prodotti;
e) la citazione, nei titoli di testa e/o di coda di un programma, del nome, marchio, simboli, attività o prodotti di una o più imprese diverse dalla concessionaria, eccezion fatta per i casi specificati ai successivi articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento;
f) la presentazione, l'illustrazione e, comunque, il coinvolgimento a scopo pubblicitario o promozionale, in modo diretto e specifico all'interno di un programma del nome, marchio o simboli di un'impresa nonché di un prodotto o servizio, ovvero di un concorso, operazione a premi o altra manifestazione promozionale ad essi relativa;
g) la citazione, in forma visiva o acustica, del nome, marchio, simboli, attività o prodotti degli organizzatori e/o degli sponsor di eventi artistici, culturali o sportivi, nel corso della radiocronaca o telecronaca degli stessi, ove tale citazione risulti ripetuta, non occasionale, tecnicamente non necessaria, e comunque evitabile senza pregiudizio per la regolare effettuazione della cronaca e salvo in ogni caso il disposto dei successivi articoli 9 e 10 del presente regolamento.
3. I messaggi di carattere promozionale contenuti all'interno del programma sponsorizzato devono essere riconoscibili come tali e preceduti dall'avvertenza "messaggio di carattere promozionale".