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DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1994, n. 3

Disposizioni urgenti per le Forze di polizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/1/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/1994)
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Testo in vigore dal: 8-1-1994
al: 8-3-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  6  marzo  1992,  n.  216,  di  conversione,   con
modificazioni, del  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,  recante
autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico
dei  sottufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  in  relazione   alla
sentenza della Corte costituzionale n. 277 del  3-12  giugno  1991  e
all'esecuzione dei giudicati, nonche'  perequazione  dei  trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti categorie  delle
altre Forze di polizia; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  procedere  ad
anticipazioni di carattere economico e normativo a favore  di  alcune
categorie di personale non direttivo delle Forze di polizia, in vista
del riordino delle rispettive carriere previsto dall'articolo 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'interno, di grazia e  giustizia,  della  difesa,  delle
finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto
con i Ministri del bilancio e  della  programmazione  economica,  del
tesoro e per la funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei principi indicati dalla
legge 6 marzo 1992, n. 216, al personale della Polizia di  Stato  con
la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo sono
attribuiti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, scatti aggiuntivi pari al
2,50 per cento dello stipendio in godimento, nella seguente misura: 
    a)  uno  scatto  al  vice  ispettore  collocato  al  VI   livello
retributivo; 
    b) uno scatto all'ispettore collocato al VI livello  retributivo,
in aggiunta allo scatto gia' in godimento; 
    c) uno scatto all'ispettore capo, gia' appartenente ai ruoli  del
disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocato al VII
livello retributivo. 
  2. Resta fermo, per il  personale  di  cui  al  comma  1,  se  piu'
favorevole, il trattamento economico previsto dall'articolo 4,  comma
1,  del  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216. 
  3. Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano,  con  le  stesse
decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia  penitenziaria
con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente
misura: 
    a)  uno  scatto  al  vice  ispettore  collocato  al  VI   livello
retributivo; 
    b) uno scatto all'ispettore capo, gia' appartenente ai ruoli  del
disciolto Corpo degli agenti di custodia, collocato  al  VII  livello
retributivo. 
  4. Limitatamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi  previsti
dal  presente  articolo  non  trova  applicazione   la   disposizione
dell'articolo 43, sedicesimo comma, della legge  1  aprile  1981,  n.
121.