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DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1994, n. 3

Disposizioni urgenti per le Forze di polizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/1/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/1994)
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Testo in vigore dal:  8-1-1994 al: 8-3-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione dei giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere ad anticipazioni di carattere economico e normativo a favore di alcune categorie di personale non direttivo delle Forze di polizia, in vista del riordino delle rispettive carriere previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei principi indicati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, al personale della Polizia di Stato con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo sono attribuiti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, scatti aggiuntivi pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento, nella seguente misura:
a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;
b) uno scatto all'ispettore collocato al VI livello retributivo, in aggiunta allo scatto già in godimento;
c) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocato al VII livello retributivo.
2. Resta fermo, per il personale di cui al comma 1, se più favorevole, il trattamento economico previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano, con le stesse decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente misura:
a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;
b) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia, collocato al VII livello retributivo.
4. Limitatamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi previsti dal presente articolo non trova applicazione la disposizione dell'articolo 43, sedicesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.