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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 2 novembre 1993, n. 571

Regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  18-1-1994 al: 8-10-2010
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IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, e, in particolare, l'art. 45, comma 1, il quale dispone che con decreto del Ministro della difesa sono adottate norme regolamentari per stabilire le modalità applicative delle disposizioni degli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti la procedura e i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate, prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni;
Vista la citata legge n. 1137/1955 e, in particolare, gli articoli
25 e 26;
Sentite le commissioni parlamentari difesa;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze generali del 22 marzo 1990 e del 22 aprile 1991;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato art. 17;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Il giudizio di avanzamento a scelta
degli ufficiali delle Forze armate
1. Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate discende da un'attività valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento, osservando le modalità ed i criteri stabiliti dal presente regolamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 26 della legge n. 1137/1955, recante norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:
"Art. 25. - La commissione superiore e la commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.
Successivamente la commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.
Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in un elenco in ordine di ruolo".
"Art. 26. - Il punto di merito di cui al secondo comma dell'art. 25 è attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.
Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.
Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di divisione o di brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione".
Note alle premesse:
- La legge n. 224/1986 reca: "Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza".
- Per il testo degli articoli 25 e 26 della legge n. 1137/1955 si veda in nota al titolo.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.