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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 2 novembre 1993, n. 571

Regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 18-1-1994
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, e, in particolare, l'art.  45,
  comma 1, il quale dispone che con decreto del Ministro della difesa
  sono  adottate  norme  regolamentari  per  stabilire  le  modalita'
  applicative delle disposizioni degli articoli 25 e 26  della  legge
  12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti la procedura  e  i  punteggi
  per l'avanzamento a scelta  degli  ufficiali  delle  Forze  armate,
  prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle
  valutazioni; 
Vista la citata legge n. 1137/1955 e, in particolare, gli articoli 
25 e 26; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentite le commissioni parlamentari difesa; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nelle  adunanze
generali del 22 marzo 1990 e del 22 aprile 1991; 
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, a norma del citato art. 17; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                 Il giudizio di avanzamento a scelta 
degli ufficiali delle Forze armate 
  1. Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle  Forze
armate discende da un'attivita' valutativa  svolta  dalle  competenti
commissioni di avanzamento, osservando  le  modalita'  ed  i  criteri
stabiliti dal presente regolamento. 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - Si riporta il testo degli articoli 25 e 26 della legge
          n.      1137/1955,  recante  norme  sull'avanzamento  degli
          ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:
             "Art. 25. - La commissione superiore  e  la  commissione
          ordinaria  esprimono  i  giudizi  sull'avanzamento a scelta
          dichiarando   anzitutto   se   l'ufficiale   sottoposto   a
          valutazione  sia  idoneo  o  non idoneo all'avanzamento. E'
          giudicato   dalla   commissione   idoneo    all'avanzamento
          l'ufficiale  che  riporti  un  numero  di  voti  favorevoli
          superiore ai due terzi dei votanti.
             Successivamente la commissione  attribuisce  a  ciascuno
          degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito
          da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una
          graduatoria  di merito di detti ufficiali, dando, a parita'
          di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo.
             Gli  ufficiali  che  hanno  riportato  giudizio  di  non
          idoneita' sono iscritti dalla commissione in un  elenco  in
          ordine di ruolo".
             "Art.  26.  - Il punto di merito di cui al secondo comma
          dell'art.    25  e'  attribuito   dalla   commissione   con
          l'osservanza delle norme che seguono.
             Quando  il  giudizio riguardi ufficiali aventi grado non
          superiore a colonnello o  corrispondente,  ogni  componente
          della  commissione  assegna all'ufficiale un punto da uno a
          trenta per  ciascun  complesso  di  elementi  di  cui  alle
          seguenti lettere:
               a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
               b)  benemerenze  di guerra e comportamento in guerra e
          qualita'  professionali  dimostrate  durante  la  carriera,
          specialmente  nel grado rivestito, con particolare riguardo
          all'esercizio del comando o delle  attribuzioni  specifiche
          qualora    richiesti   dalla   presente   legge   ai   fini
          dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o  in
          imbarco;
               c)  doti  intellettuali  e  di cultura con particolare
          riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.
             Le somme dei punti assegnati per  ciascun  complesso  di
          elementi  di cui alle lettere a), b), c) sono divise per il
          numero dei votanti, e i relativi  quozienti,  calcolati  al
          centesimo,  sono  sommati  tra  di  loro.  Il  totale cosi'
          ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente,
          al centesimo.  Detto  quoziente  costituisce  il  punto  di
          merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
             Quando  il  giudizio  riguardi ufficiali aventi grado di
          generale di divisione o di brigata  o  ufficiali  di  grado
          corrispondente,  ogni  componente della commissione assegna
          all'ufficiale un punto da uno a trenta  in  relazione  agli
          elementi  indicati  nelle  precedenti  lettere  a), b), c),
          considerati nel loro insieme;  la  somma  dei  punti  cosi'
          assegnati  e'  divisa per il numero dei votanti, calcolando
          il quoziente al centesimo. Detto quoziente  costituisce  il
          punto    di    merito    attribuito   all'ufficiale   dalla
          commissione".
          Note alle premesse:
             - La legge n. 224/1986 reca: "Norme per il  reclutamento
          degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle
          Forze  armate  e  modifiche  ed  integrazioni alla legge 20
          settembre  1980,   n.   574,   riguardanti   lo   stato   e
          l'avanzamento  degli  ufficiali  delle Forze armate e della
          Guardia di finanza".
             - Per il testo degli articoli 25 e  26  della  legge  n.
          1137/1955 si veda in nota al titolo.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.