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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1993, n. 566

Disposizioni correttive al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1994
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-1-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 4, comma 8, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Considerata la necessita' di apportare talune modifiche al  decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;
  Acquisito il parere delle commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri delle finanze e dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'art. 38, comma 4, dopo  la  parola:  "attraversano",  sono
aggiunte le seguenti: "il centro abitato di";
    b) all'art. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1)  nel comma 3, primo periodo, dopo le parole "classificati in",
sono aggiunte le seguenti: "almeno due";
    2) nel comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le
occupazioni realizzate con  installazioni  di  attrazioni,  giochi  e
divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate
in  ragione  del  50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la
parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del  10  per  cento  per  la
parte eccedente 1000 mq";
    3)  nel  comma  6, secondo periodo, dopo le parole "riferita alla
prima", sono soppresse le parole: "ovvero unica", e l'ultimo  periodo
e'  sostituito  dal  seguente:  "La  misura corrispondente all'ultima
categoria non puo' essere, comunque, inferiore al  30  per  cento  di
quella deliberata per la prima.";
    c) all'art. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1)   nel   comma   1,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "nel
regolamento" sono aggiunte le seguenti:  ";  in  ogni  caso,  per  le
occupazioni  di  durata non inferiore a quindici giorni la tariffa e'
ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.";
    2) nel comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "La tassa si
applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle  seguenti
misure giornaliere di tariffa:";
    3)  nel  comma 4, le parole "di fiere, festeggiamenti e mercati",
sono sostituite dalle  seguenti:  "di  fiere  e  festeggiamenti,  con
esclusione  di  quelle  realizzate  con  installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante,";
    4) nel comma 5, primo periodo, le parole "possono essere  ridotte
fino al" sono sostituite dalle seguenti: "sono ridotte al" e, dopo le
parole: "venditori ambulanti", sono aggiunte le seguenti: ", pubblici
esercizi";
    5)  dopo  il  comma  6, e' inserito il seguente comma: "6-bis. Le
tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio  dell'attivita'
edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento.";
    6) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "  7.  Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni
politiche, culturali o sportive,  la  tariffa  ordinaria  e'  ridotta
dell'80 per cento.";
    7)  nel  comma  8,  le parole da "e' in facolta' del comune" fino
alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "il comune o  la
provincia  dispone  la  riscossione  mediante  convenzione  a tariffa
ridotta del 50 per cento.";
    d) il comma 1 dell'art. 46 e' sostituito dal seguente:  "  1.  Le
occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture,
cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e
alla  manutenzione  delle  reti  di  erogazione  di pubblici servizi,
compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonche'
con seggiovie e funivie sono tassate in  base  ai  criteri  stabiliti
dall'art. 47.";
    e) all'art. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "  1.  La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo
stradale di cui all'art. 46 e' determinata  forfetariamente  in  base
alla  lunghezza  delle  strade comunali o provinciali per la parte di
esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a  servitu'
di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.";
    2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma:
  "2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti
o  allacci  a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa e'
dovuta nella misura complessiva di lire  50  mila,  indipendentemente
dalla effettiva consistenza delle occupazione medesime.";
    f) all'art. 56, dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente comma:
  "11-bis.   Per   le  occupazioni  temporanee  di  cui  all'art.  45
effettuate dai pubblici  esercizi,  dai  venditori  ambulanti  e  dai
produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le
occupazioni  realizzate  con  installazioni  di  attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta  a  ciascun
comune  o  provincia  per  l'anno 1994 e' determinata con riferimento
alle tariffe applicabili  per  l'anno  1993,  aumentate  del  50  per
cento.".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             -  La  legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la
          razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline   in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza  territoriale".  Si trascrive il testo dell'art. 4,
          comma 8:
             "8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti  di
          cui  al  presente  articolo  nel  rispetto  dei  principi e
          criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e previo
          parere delle commissioni di cui al comma 7, potranno essere
          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  fino  al  31
          dicembre 1993.".
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  degli articoli 38, 42, 45, 46, 47 e 56 del
          D.Lgs.  n.      507/1993   (Revisione   ed   armonizzazione
          dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle
          pubbliche  affissioni,  della  tassa  per  l'occupazione di
          spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche'
          della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani  a
          norma  dell'art.  4  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421,
          concernente il riordino della finanza  territoriale),  come
          modificato  dal  decreto  legislativo qui pubblicato, e' il
          seguente:
             "Art. 38 (Oggetto della tassa). - 1. Sono soggette  alla
          tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche
          senza  titolo,  nelle  strade,  nei  corsi, nelle piazze e,
          comunque, sui beni appartenenti al demanio o al  patrimonio
          indisponibile dei comuni e delle province.
             2.  Sono,  parimenti, soggette alla tassa le occupazioni
          di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma  1,
          con  esclusione  dei balconi, verande, bow-windows e simili
          infissi  di  carattere  stabile,  nonche'  le   occupazioni
          sottostanti  il  suolo  medesimo  comprese  quelle poste in
          essere con  conduttore  ed  impianti  di  servizi  pubblici
          gestiti in regime di concessione amministrativa.
             3.  La  tassa  si  applica,  altresi',  alle occupazioni
          realizzate su tratti di aree private  sulle  quali  risulta
          costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitu' di
          pubblico passaggio.
             4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali
          o  provinciali che attraversano il centro abitato di comuni
          con  popolazione  superiore  a  diecimila   abitanti   sono
          soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.
              5.  Sono  escluse  dalla  tassa  le occupazioni di aree
          appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti  o
          al demanio statale.".
             "Art.  42  (Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri
          di distinzione. Graduazione e determinazione della  tassa).
          -  1.  Le  occupazioni  di  spazi  ed  aree  pubbliche sono
          permanenti e temporanee:
               a)   sono   permanenti  le  occupazioni  di  carattere
          stabile, effettuate a seguito del rilascio di  un  atto  di
          concessione,   aventi,   comunque   durata   non  inferiore
          all'anno, comportino o  meno  l'esistenza  di  manufatti  o
          impianti;
               b)  sono temporanee le occupazioni di durata inferiore
          all'anno.
             2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono  per
          un  periodo  superiore a quello consentito originariamente,
          ancorche'  uguale  o  superiore  all'anno,  si  applica  la
          tariffa  dovuta  per le occupazioni temporanee di carattere
          ordinario, aumentata del 20 per cento.
             3.  La  tassa  e'  graduata  a  seconda  dell'importanza
          dell'area   sulla   quale  insiste  l'occupazione:  a  tale
          effetto, le strade, gli spazi e le  altre  aree  pubbliche,
          indicate  nell'art.  38,  sono  classificate  in almeno due
          categorie. L'elenco di classificazione  e'  deliberato  dal
          comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia,
          ed  e'  pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e
          in altri luoghi pubblici.
             4. La tassa e'  commisurata  alla  superficie  occupata,
          espressa  in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni
          inferiori  al  metro  quadrato  o  al  metro  lineare  sono
          calcolate  con  arrotondamento  alla  misura superiore. Nel
          caso di piu' occupazioni, anche  della  stessa  natura,  di
          misura  inferiore  al metro quadrato o al metro lineare, la
          tassa si determina autonomamente per ciascuna di  esse.  Le
          occupazioni  temporanee,  ai  fini dell'art. 46, effettuate
          nell'ambito della stessa categoria prevista dal comma 3 del
          presente  articolo  ed  aventi  la  medesima  natura,  sono
          calcolate   cumulativamente  con  arrotondamento  al  metro
          quadrato.
             5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le
          occupazioni sia temporanee che permanenti,  possono  essere
          calcolate  in  ragione del 10 per cento. Per le occupazioni
          realizzate  con  installazioni  di  attrazioni,  giochi   e
          divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono
          calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25
          per  cento  per  la parte eccedente i 100 e fino a 1000 mq,
          del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
            6. La tassa e' determinata in base alle misure  minime  e
          massime  previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure
          di cui ai  predetti  articoli  costituiscono  i  limiti  di
          variazione  delle  tariffe o della tassazione riferita alla
          prima  categoria.  La  misura   corrispondente   all'ultima
          categoria  non  puo'  essere, comunque, inferiore al 30 per
          cento di quella deliberata per la prima.".
             "Art. 45 (Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe).
          - 1. Per le occupazioni temporanee la tassa e'  commisurata
          alla  superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle
          categorie previste dall'art. 42, comma 3, in rapporto  alla
          durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e
          le  relative  misure  di  riferimento  sono  deliberati dal
          comune  o  dalla  provincia ed indicati nel regolamento; in
          ogni caso, per le occupazioni di  durata  non  inferiore  a
          quindici  giorni  la  tariffa e' ridotta in misura compresa
          tra il 20 ed il 50 per cento.
             2. La  tassa  si  applica,  in  relazione  alle  ore  di
          occupazione,  in  base  alle seguenti misure giornaliere di
          tariffa:
               a) occupazioni di suolo comunale:
                                           Classi di comuni
                                  Minima                   Massima
                                  per mq                    per mq
                                   lire                      lire
                                     -                         -
Classe I                           6.000                     12.000
Classe II                          5.000                     10.000
Classe III                         4.000                      8.000
Classe IV                          3.000                      6.000
Classe V                           2.000                      4.000
               b) occupazioni di suolo provinciale:
               minima lire 2.000 mq massima lire 4.000 mq.
               c) occupazioni di spazi soprastanti e  sottostanti  il
          suolo:  la  tariffa di cui alle lettere a) e b) puo' essere
          ridotta fino ad un terzo.
             3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa  e'
          ridotta  al  30  per  cento.  Ove  le  tende  siano poste a
          copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque,  di
          aree  pubbliche  gia' occupate, la tassa va determinata con
          riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente
          dai banchi o dalle aree medesime.
             4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e
          festeggiamenti, con esclusione  di  quelle  realizzate  con
          installazioni  di  attrazioni,  giochi e divertimenti dello
          spettacolo viaggiante, la tariffa puo' essere aumentata  in
          misura non superiore al 50 per cento.
             5.  Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte
          al 50 per cento per le occupazioni realizzate da  venditori
          ambulanti,  pubblici  esercizi e da produttori agricoli che
          vendono  direttamente  il  loro  prodotto.   Sono   ridotte
          rispettivamente  dell'80  per  cento  e del 50 per cento le
          tariffe  per   le   occupazioni   poste   in   essere   con
          installazioni  di  attrazioni,  giochi e divertimenti dello
          spettacolo viaggiante  e  le  tariffe  per  le  occupazioni
          temporanee per i fini di cui all'art. 46.
             6.   Le  occupazioni  con  autovetture  di  uso  privato
          realizzate su aree a cio'  destinate  dal  comune  o  dalla
          provincia  sono  soggette  alla  tassa con tariffa che puo'
          essere variata in aumento o in diminuzione fino al  30  per
          cento.
             6-bis.  Le  tariffe  per  le  occupazioni realizzate per
          l'esercizio dell'attivita' edilizia possono essere  ridotte
          fino al 50 per cento.
             7.   Per  le  occupazioni  realizzate  in  occasione  di
          manifestazioni politiche, culturali o sportive, la  tariffa
          ordinaria e' ridotta dell'80 per cento.
             8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore
          ad  un  mese o che si verifichino con carattere ricorrente,
          il comune o la provincia dispone  la  riscossione  mediante
          convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.".
             "Art.  46  (Occupazioni  del  sottosuolo  e soprassuolo.
          Disciplina). - 1.  Le  occupazioni  del  sottosuolo  e  del
          soprassuolo  stradale  con  condutture,  cavi,  impianti in
          genere ed altri manufatti destinati  all'esercizio  e  alla
          manutenzione  delle reti di erogazione di pubblici servizi,
          compresi quelli posti  sul  suolo  e  collegati  alle  reti
          stesse,  nonche'  con  seggiovie  e funivie sono tassate in
          base ai criteri stabiliti dall'art. 47.
             2. Il comune  o  la  provincia  ha  sempre  facolta'  di
          trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i
          cavi  e  gli  impianti; quando pero' il trasferimento viene
          disposto per l'immissione  delle  condutture,  dei  cavi  e
          degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi,
          ovvero  in  collettori,  oppure  in  gallerie appositamente
          costruite, la spesa relativa e' a carico degli utenti.".
             "Art. 47 (Criteri  di  determinazione  della  tassa  per
          l'occupazione  del sottosuolo e soprassuolo). - 1. La tassa
          per  le  occupazioni  del  sottosuolo  e  del   soprassuolo
          stradale  di cui all'art. 46 e' determinata forfetariamente
          in base alla lunghezza delle strade comunali o  provinciali
          per  la  parte di esse effettivamente occupata, comprese le
          strade soggette a servitu' di pubblico passaggio, secondo i
          criteri indicati nel comma 2.
             2. La tassa va determinata in base  ai  seguenti  limiti
          minimi e massimi:
               a)  strade comunali, da L. 250.000 a L. 500.000 per km
          lineare o frazione;
               b) strade provinciali, da L. 150.000 a L. 300.000  per
          km lineare o frazione.
             2-bis.  Per  le occupazioni di suolo pubblico realizzate
          con innesti o allacci a impianti di erogazione di  pubblici
          servizi,  la tassa e' dovuta nella misura complessiva di L.
          50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle
          occupazioni medesime.
             3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la  tassa
          annuale  e'  dovuta,  fino  ad  un massimo di 5 km lineari,
          entro i limiti minimi e massimi da L. 100.000 a L. 200.000.
          Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km  e'  dovuta
          una maggiorazione da L. 20.000 a L.  40.000.
             4.   I   comuni   e  le  province  che  provvedono  alla
          costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio  delle
          condutture,  dei  cavi  e  degli impianti, hanno diritto di
          imporre, oltre la tassa di cui al comma  1,  un  contributo
          una  volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie,
          che non puo' superare complessivamente, nel massimo, il  50
          per cento delle spese medesime.
             5.  Per  le  occupazioni  di  cui  al presente articolo,
          aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga  a  quanto
          disposto  dall'art.    45,  e'  determinata e applicata dai
          comuni e dalle province in  misura  forfetaria  sulla  base
          delle seguenti misure minime e massime:
                a)  occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale
          fino a un chilometro lineare  di  durata  non  superiore  a
          trenta giorni:
              Tassa complessiva:
               classi I, II e III minima L. 20.000 massima L. 50.000;
               classi IV e V minima L. 10.000 massima L. 30.000;
               b)    occupazioni   del   sottosuolo   o   soprassuolo
          provinciale fino ad un chilometro  lineare  di  durata  non
          superiore a trenta giorni:
              Tassa complessiva:
               minima L. 10.000 massima L. 30.000.
             La tassa di cui alle lettere a) e b) e' aumentata del 50
          per  cento  per  le  occupazioni  superiori  al  chilometro
          lineare. Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b)  di
          durata  superiore  a  trenta giorni, la tassa va maggiorata
          nelle seguenti misure percentuali:
              1)  occupazioni  di  durata  non  superiore  a  novanta
          giorni: 30 per cento;
              2)  occupazioni  di durata superiore a novanta giorni e
          fino a centottanta giorni: 50 per cento;
              3) occupazione di durata maggiore: 100 per cento.".
             "Art. 56 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Entro
          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sono  emanati i decreti ministeriali previsti dal
          presente capo.
             2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste
          dal  presente  capo,  i  comuni  e   le   province   devono
          deliberare,  unitamente  alle  tariffe, il regolamento o le
          variazioni del regolamento  gia'  adottato,  entro  quattro
          mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
             3.  I  contribuenti  tenuti al pagamento della tassa per
          l'anno 1994, con  esclusione  di  quelli  gia'  iscritti  a
          ruolo,  devono presentare la denuncia di cui all'art. 50 ed
          effettuare  il  versamento  entro  sessanta  giorni   dalla
          scadenza  del  termine  previsto  dal comma 2. Nel medesimo
          termine di sessanta  giorni  va  effettuato  il  versamento
          dell'eventuale  differenza  tra gli importi gia' iscritti a
          ruolo e quelli  risultanti  dall'applicazione  delle  nuove
          tariffe adottate dai predetti enti.
             4.  Per  le  occupazioni  di  cui  all'art. 46, la tassa
          dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 e' pari
          all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato  del  10  per
          cento, con una tassa minima di L. 50.000.
             5.   Le  riscossioni  e  gli  accertamenti  relativi  ad
          annualita' precedenti  a  quella  in  corso  alla  data  di
          entrata  in vigore delle disposizioni previste dal presente
          capo sono effettuati con le modalita' e i termini  previsti
          dal  testo unico per la finanza locale, approvato con regio
          decreto  14  settembre  1931,   n.   1175,   e   successive
          modificazioni.   La   formazione  dei  ruoli,  fatta  salva
          l'ipotesi di cui all'art. 68  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  28  gennaio  1988, n. 43, riguardera' la
          sola  riscossione della tassa dovuta per le annualita' fino
          al 1994.
             6. I soggetti che alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  provvedono,  in base ad un contratto di
          appalto, alla riscossione  della  tassa  per  l'occupazione
          temporanea    di    suolo    pubblico,   possono   ottenere
          l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e
          riscossione  della  tassa   dovuta   per   le   occupazioni
          permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di
          scadenza  del  contratto  medesimo  purche',  entro un anno
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32 secondo
          le  modalita' previste in materia di imposta di pubblicita'
          e diritto sulle pubbliche affissioni.
             7. I contratti di  appalto  aventi  scadenza  nel  corso
          dell'anno  1994,  sono  prorogati fino al 31 dicembre 1994,
          sempreche' il comune non intenda  gestire  direttamente  il
          servizio.
             8.  Le  modalita'  della  gestione,  l'aggio o il canone
          fisso, il minimo  garantito  nonche'  le  prescrizioni  del
          capitolato d'oneri, vanno adeguati o, comunque, determinati
          in rapporto a quanto previsto dal presente capo.
             9.  Il mancato ottenimento della concessione nel termine
          di cui al comma 6 comporta, a prescindere  dalle  modalita'
          dell'appalto  e  dalla  durata  del  relativo contratto, la
          perdita  del  diritto  di  riscossione  della   tassa   per
          l'occupazione temporanea di suolo pubblico.
             10.  I  comuni nei quali, alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  risulti  operante   un   contratto
          d'appalto  per la riscossione della tassa per l'occupazione
          temporanea del suolo pubblico, provvedono per il primo anno
          di applicazione del decreto medesimo,  salvo  l'affidamento
          in  concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta
          della tassa per l'occupazione permanente.
             11.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta  del Ministro delle finanze, previa
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  le  tariffe  in
          materia  di  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree
          pubbliche possono essere adeguate, comunque  non  prima  di
          due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto   legislativo,   nel   limite   della    variazione
          percentuale  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
          famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del  mese
          precedente  la  data  di emanazione del decreto rispetto al
          medesimo indice rilevato per  l'emanazione  del  precedente
          decreto;   per   il   primo  adeguamento,  si  assume  come
          riferimento la data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  legislativo.  I  detti  decreti del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri   accertano   l'entita'    delle
          variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data
          a decorrere dalla quale essi sono applicati.
            11-bis.  Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45
          effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e
          dai produttori agricoli che  vendono  direttamente  i  loro
          prodotti  e per le occupazioni realizzate con installazioni
          di  attrazioni,  giochi  e  divertimenti  dello  spettacolo
          viaggiante, la tassa dovuta a ciascun  comune  o  provincia
          per l'anno 1994 e' determinata con riferimento alle tariffe
          applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.".