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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 9 ottobre 1993, n. 541

Regolamento concernente le modalità di svolgimento del concorso riservato al personale dell'opificio delle pietre dure di Firenze.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-1-1994
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Testo in vigore dal: 12-1-1994
                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 7, comma 1,  della  legge  20  gennaio  1992,  n.  57,
concernente  l'istituzione della scuola di restauro presso l'opificio
delle pietre dure di Firenze, che prevede l'indizione di un  concorso
interno,   per   titoli   di   servizio  e  prova  pratica,  al  fine
dell'inquadramento,anche in soprannumero, nel  profilo  professionale
di capo tecnico del settore restauro - VII qualifica funzionale - del
personale  appartenente  alle  ex qualifiche operaie, degli operatori
tecnici  ed  altre  dell'opificio  delle  pietre  dure,   che   abbia
esercitato  l'insegnamento  in  via diretta e continuativa negli anni
scolastici antecedenti l'anno 1991-92;
  Visto il comma 2 del predetto articolo che prevede che le modalita'
del concorso vengano stabilite con decreto del Ministro  per  i  beni
culturali  e  ambientali,  adottato  ai  sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10
giugno 1986;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Ritenuto necessario procedere alla determinazione di tali modalita'
onde  poter  bandire  in  tempi brevi il concorso di cui trattasi, al
fine  di  consentire  il  funzionamento  della  Scuola  di   restauro
istituita presso l'opificio delle pietre dure di Firenze;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 14 settembre 1993, n. 87/93, sezione II n. 384/93;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
                             A D O T T A
il seguente regolamento concernente le modalita' di svolgimento del
   concorso  riservato  di  cui  all'art.  7, comma 1, della legge 20
   gennaio 1992, n. 57.
                               Art. 1.
  1. Sara' indetto un concorso interno,  per  titoli  di  servizio  e
prova  pratica, per l'inquadramento nel profilo professionale di capo
tecnico addetto alle specializzazioni del restauro o agli  interventi
tecnici di laboratorio elencati nel successivo art. 2 - VII qualifica
funzionale  -  riservato al personale dell'opificio delle pietre dure
di Firenze  che  abbia  esercitato  attivita'  didattica  negli  anni
scolastici antecedenti l'anno scolastico 1991-1992.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 7 della  legge  n.  57/1992  e'  il
          seguente:
             "Art.  7.  -  1.  Il  personale  operaio,  gli operatori
          tecnici e il personale  appartenente  ad  altre  qualifiche
          dell'opificio  delle  pietre  dure  di Firenze, che abbiano
          esercitato l'insegnamento a seguito di  formale  ordine  di
          servizio   dell'organo   competente,   svolgendo  attivita'
          didattica  in  via  diretta  e  continuativa   negli   anni
          scolastici  antecedenti  l'anno  scolastico 1991-1992, sono
          inquadrati,   anche   in    soprannumero,    nel    profilo
          professionale  di  capo  tecnico del settore restauro della
          settima qualifica  funzionale,  previo  superamento  di  un
          concorso  interno  per  titoli di servizio e prova pratica,
          fatto salvo quando disposto dalla legge 11 luglio 1980,  n.
          312, e successive modificazioni.
             2.  Le  modalita'  del  concorso  di cui al comma 1 sono
          stabilite con decreto del Ministro per i beni  culturali  e
          ambientali,  adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400.
             3.  I  posti  lasciati  liberi   nelle   qualifiche   di
          provenienza    vengono    resi    indisponibili   fino   al
          riassorbimento dei soprannumeri".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - Il D.P.C.M. 10 giugno 1986, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 190 del 18 agosto 1986.
             -   Il   D.Lgs.   n.  29/1993  reca:  "Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".