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LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57

Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre dure di Firenze.

note: Entrata in vigore della legge: 19-02-1992
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Testo in vigore dal:  19-2-1992

Art. 7

1. Il personale operaio, gli operatori tecnici e il personale appartenente ad altre qualifiche dell'opificio delle pietre dure di Firenze, che abbiano esercitato l'insegnamento a seguito di formale ordine di servizio dell'organo competente, svolgendo attività didattica in via diretta e continuativa negli anni scolastici antecedenti l'anno scolastico 1991-1992, sono inquadrati, anche in soprannumero, nel profilo professionale di capo tecnico del settore restauro della settima qualifica funzionale, previo superamento di un concorso interno per titoli di servizio e prova pratica, fatto salvo quando disposto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.
2. Le modalità del concorso di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. I posti lasciati liberi nelle qualifiche di provenienza vengono resi indisponibili fino al riassorbimento dei soprannumeri.
Note all'art. 7:
- La legge n. 312/1980 reca: "Nuovo assetto retributivo- funzionale del personale civile e militare dello Stato".
- Il comma 3 dell'art. 7 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono detare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.