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DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1993, n. 506

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/12/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/1993)
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Testo in vigore dal:  9-12-1993 al: 7-2-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni a favore delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché per la sistemazione del relativo personale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"5-bis. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.
5-ter. Il commissario liquidatore provvede in nome e per conto del soggetto cui l'opera risulta trasferita, per una definizione bonaria delle controversie aventi ad oggetto i progetti speciali e le opere di cui al comma 5-bis, per i quali, gli appaltatori abbiano formulato apposita istanza entro il 15 settembre 1993, sulla base dei criteri fissati al comma 5-quater.
5-quater. Ai fini della definizione bonaria di cui al comma 5-ter, l'importo oggetto di transazione viene determinato tenendo conto delle pretese di maggiori compensi già presentati all'Agenzia alla data del 27 aprile 1993, in base ad una certificazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dal collaudatore o dalla commissione di collaudo in ordine all'entità e alla fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede, sotto propria responsabilità, la direzione dei lavori (direttore lavori, ingegnere capo). La definizione delle controversie consegue all'accettazione dell'appaltatore dell'importo non superiore al 40% della somma certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato sulla cifra più favorevole per la stazione appaltante.
5-quinquies. Il commissario liquidatore provvede, entro la data di cessazione della gestione commissariale, all'esame delle istanze pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione e anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, assistito da un avvocato dello Stato. Il commissario liquidatore comunica l'avvenuta definizione alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al pagamento degli importi concordati.
5-sexies. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione del procedimento di cui ai commi 5- bis , 5- ter , 5-quater e 5-quinquies. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un lodo arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del procedimento esecutivo.
L'avvenuta definizione bonaria, il cui importo si intende comprensivo anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonché alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvederà il Ministero dei lavori pubblici.".
2. Fino al 31 dicembre 1993 il commissario liquidatore si avvale, ai fini delle operazioni di transazione, del personale della soppressa Agenzia già addetto agli affari generali, all'ufficio di ragioneria e di bilancio, all'ufficio legale e all'ufficio tecnico.
3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme occorrenti nei limiti degli importi definiti con deliberazione CIPE del 21 settembre 1993, secondo le modalità e condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
4. I mutui previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché dall'articolo 1, comma 8, del decreto- legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere contratti anche con la Cassa depositi e prestiti, che all'uopo potrà utilizzare le disponibilità del fondo di riserva, nonché con la Banca europea per gli investimenti - BEI.