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DECRETO-LEGGE 29 novembre 1993, n. 485

Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-12-1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1994)
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Testo in vigore dal:  2-12-1993 al: 30-1-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio, al fine di consentire l'attività gestionale di numerose imprese di settore, nonché la tutela dei livelli occupazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo per lire 9.000 milioni, delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione competente.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.