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DECRETO-LEGGE 29 novembre 1993, n. 485

Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-12-1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1994)
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Testo in vigore dal: 2-12-1993
al: 30-1-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  procedere  al
rifinanziamento della legge  28  agosto  1989,  n.  302,  concernente
disciplina  del  credito  peschereccio  di  esercizio,  al  fine   di
consentire l'attivita' gestionale di  numerose  imprese  di  settore,
nonche' la tutela dei livelli occupazionali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 novembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari  e
forestali, di concerto con i Ministri del tesoro  e  del  bilancio  e
della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per  l'attuazione  della  legge  28  agosto  1989,  n.  302,  e'
autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1993. 
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede  mediante  utilizzo  per
lire 9.000 milioni, delle disponibilita' del Fondo  centrale  per  il
credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge
17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo  dello
stato di previsione dell'Amministrazione competente. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.