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DECRETO-LEGGE 22 novembre 1993, n. 469

Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1993, nonchè altre disposizioni in materia di imposte sui redditi.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/11/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/1994)
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Testo in vigore dal:  23-11-1993 al: 21-1-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposte sui redditi per l'adeguamento delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito di cui all'articolo 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a valere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per l'anno 1993 l'ulteriore detrazione di cui all'articolo 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete nelle seguenti misure:
a) L. 267.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.900.000;
b) L. 228.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 13.900.000 ma non a L. 14.000.000;
c) L. 150.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 14.000.000 ma non a L. 14.100.000;
d) L. 70.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 14.100.000 ma non a L. 60.000.000;
e) L. 50.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 60.060.000;
f) L. 20.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 60.060.000 ma non a L. 60.120.000.
2. Per l'anno 1993 non si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1993 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Le disposizioni del presente articolo non spiegano efficacia per l'adeguamento, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1994, delle detrazioni di imposta da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.