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DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1993, n. 404

Interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/10/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.04 dicembre 1993, n. 501 (in G.U. 07/12/1993, n.287).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/1993)
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Testo in vigore dal: 10-10-1993
al: 7-12-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni al fine di assicurare la continuita' degli interventi in
materia occupazionale a favore dei dipendenti  delle  societa'  della
GEPI e dell'INSAR; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 ottobre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. In considerazione degli effetti occupazionali  conseguenti  allo
sviluppo delle attivita' della GEPI secondo  le  linee  del  decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237, per i dipendenti delle societa' non op-
erative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
218, di cui all'articolo 6, comma  9,  del  decreto-legge  20  maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236, nonche' per i dipendenti dell'INSAR alla  data  del  31
dicembre 1991, i trattamenti di integrazione salariale  straordinaria
sono ulteriormente prorogati per un periodo di sei mesi  con  effetto
dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della  durata
del trattamento economico di mobilita' e ferma restando  l'iscrizione
degli stessi nella lista di mobilita' anche per  il  periodo  per  il
quale non percepiscano le relative indennita'. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  ai  dipendenti
in possesso dei requisiti necessari per usufruire delle  disposizioni
di cui all'articolo 6, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236,  e  che  hanno  diritto  a  percepire  l'indennita'  di
mobilita'. 
  3. I lavoratori di cui all'articolo 4, commi 3 e  4,  del  decreto-
legge 29 marzo 1991, n. 108,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 1 giugno 1991, n. 169, e successive modificazioni, in  possesso
dei requisiti indicati  al  comma  2,  possono  essere  collocati  in
mobilita' ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge  23  luglio
1991, n. 223. 
  4. I lavoratori di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del  decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, beneficiano di un ulteriore periodo  di
sei mesi di godimento dei trattamenti ivi previsti con effetto  dalla
data di scadenza dei medesimi. 
  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei  commi  1,  3  e  4,
valutati in lire 174 miliardi per l'anno 1993, si provvede  a  carico
del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236.