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DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1993, n. 404

Interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/10/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.04 dicembre 1993, n. 501 (in G.U. 07/12/1993, n.287).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/1993)
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Testo in vigore dal:  10-10-1993 al: 7-12-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di assicurare la continuità degli interventi in materia occupazionale a favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In considerazione degli effetti occupazionali conseguenti allo sviluppo delle attività della GEPI secondo le linee del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per i dipendenti delle società non op- erative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per i dipendenti dell'INSAR alla data del 31 dicembre 1991, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di sei mesi con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscano le relative indennità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e che hanno diritto a percepire l'indennità di mobilità.
3. I lavoratori di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, e successive modificazioni, in possesso dei requisiti indicati al comma 2, possono essere collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. I lavoratori di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, beneficiano di un ulteriore periodo di sei mesi di godimento dei trattamenti ivi previsti con effetto dalla data di scadenza dei medesimi.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 3 e 4, valutati in lire 174 miliardi per l'anno 1993, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.