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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1993, n. 378

Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/10/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/1996)
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Testo in vigore dal: 12-10-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quarto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 21, comma 7, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,  che
demanda ad apposito regolamento la definizione delle modalita' appli-
cative del risanamento  di  enti  locali  territoriali  in  stato  di
dissesto finanziario; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 7 giugno 1993 e nell'adunanza  generale  del  22  luglio
1993; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 1993; 
  Sulla proposta del Ministro dell'interno; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
           Elementi identificativi dello stato di dissesto 
  1. Si ha stato di dissesto, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 1989, n. 144, e dell'art.  21  del  decreto-legge  18  gennaio
1993, n. 8, quando l'ente e' nella condizione di non poter  garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei  servizi  indispensabili,  ovvero
nei confronti dell'ente vi siano crediti liquidi ed esigibili che non
trovino valida copertura finanziaria, a norma di legge, con mezzi  di
finanziamento autonomi dell'ente senza compromettere  lo  svolgimento
delle funzioni e dei servizi indispensabili. Si ha stato di  dissesto
anche quando e' stato gia'  fatto  ricorso  alle  procedure  previste
dall'art. 24 del decreto-legge n. 66 del 1989, senza ottenere la  re-
ale estinzione dei debiti. 
  2.  Il  mancato  assolvimento  delle   funzioni   e   dei   servizi
indispensabili puo' risultare  dall'impossibilita'  per  l'ente,  pur
riducendo tutte le spese relative a servizi  non  indispensabili,  di
assicurare il pareggio economico del bilancio di competenza, a  causa
di elementi strutturali non eliminabili se non con  il  ricorso  alla
procedura di dissesto di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 66  del
1989, e successive modificazioni ed integrazioni. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note e' stato redatto ai sensi dell'art.
          10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
          1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi oggi trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  comma 7 dell'art. 21 del D.L. 18 gennaio 1993, n.
          8, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo  1993,
          n.  68 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata
          e di contabilita' pubblica)  e'  cosi'  formulato:  "7.  Le
          disposizioni  dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989
          si applicano in quanto compatibili con quelle del  presente
          articolo.  Con  decreto  del Presidente della Repubblica da
          emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 - sono stabilite le modalita' per l'applicazione del
          presente articolo".
             -   L'art.   17  della  legge  n.  400/1988  (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          promunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinato  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          me'inisteriali ed interministeriali, che devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 25 del D.L. 2 marzo  1989,  n.  66,
          convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989, n.
          144   (Disposizioni   urgenti   in   materia  di  autonomia
          impositiva degli enti locali e di  finanza  locale)  e'  il
          seguente:
             "Art.  25  (Risanamento  degli  enti locali dissestati e
          mobilita' del personale  degli  enti  medesimi).  -  1.  Le
          amministrazioni  provinciali  ed i comuni che si trovano in
          condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle
          funzioni e dei servizi primari, sono tenuti  ad  approvare,
          con  deliberazione  dei  rispettivi  consigli,  il piano ri
          risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle
          passivita'  gia'  esistenti  e  per   assicurare   in   via
          permanente condizioni di equilibrio della gestione.
             2.  Il  piano  di risanamento e' costituito da due parti
          distinte, una per la copertura del  disavanzo  pregresso  e
          dei    debiti   fuori   bilancio,   l'altra   relativa   al
          consolidamento ed al pareggio  finanziario  della  gestione
          dell'ente.
             3.  Nella  parte  del  piano  di risanamento relativa al
          disavanzo d'ame'ministrazione e ai  debiti  fuori  bilancio
          sono   dettagliatamente   illustrate,   e   documentate  in
          allegato, le cause  che  hanno  determinato  la  situazione
          verificatasi. Nella stessa:
               a)   e'   indicato   l'ammontare   del   disavanzo  di
          amministrazione  risultante  dall'ultimo  conto  consuntivo
          approvato  dal  consiglio  e  di  quello  di gestione degli
          esercizi successivi;
               b) sono elencati, sulla  base  di  attestazioni  degli
          amministratori,  del  segretario e dei funzionari, i debiti
          fuori bilancio relativi a spese per le quali il  consiglio,
          indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine
          dell'ente   per   legge.  Il  piano  indica  il  fabbisogno
          finanziario necessario per la copertura sia  del  disavanzo
          che  dei  debiti  fuori bilancio riconosciuti, e le risorse
          proprie  attivabili  dall'ente  per  concorrere  alla   sua
          copertura.  Per il risanamento finanziario del disavanzo di
          amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono  essere
          utilizzati:
               1)  il  provento  dell'alienazione  dei  beni comunali
          disponibili;
               2) le quote residue di mutui  contratti  con  istituti
          diversi  dalla  Cassa  depositi  e prestiti e che risultino
          disponibili, corrispondendo ad economie accertate  rispetto
          alle somme mutuate;
               3) le entrate una tantum;
               4)  altre  entrate  proprie  dell'ente a carattere non
          ricorrente.
             4.  Il  saldo  passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei
          mezzi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera b) del
          comma  3,  costituisce  l'ammontare  per  il  quale   viene
          attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai
          seguenti commi.
             5.  Nella  parte  del  piano  di risanamento relativa al
          consolidamento  della  lgestione  corrente,  il   consiglio
          determina  l'ipotesi  di bilancio stabilmente riequilibrato
          mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di
          spese  correnti.  Gli  enti  ai   quali   sono   attribuiti
          trasferimenti  di  parte  corrente  in  misura  inferiore a
          quella media della fascia demografica di apartenenza,  come
          definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate
          le  ultime  due  classi, richiederanno con la presentazione
          del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla  media
          predetta,    che    costituira'   uno   dei   fattori   del
          consolidamento    finanziario    della    gestione.     Per
          l'attivazione   delle   entrate   proprie   possono  essere
          contestualmente  deliberati  gli  adeguamenti  ai   livelli
          massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe
          e  dei  canoni  dei beni patrimoniali, in deroga ai termini
          ordinari e  sono  adottati  i  provvedimenti  organizzativi
          necessari   per   assicurare   l'attuazione   concreta  dei
          provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovra'
          essere essere eliminata o ridotta ogni  revisione  che  non
          abbia  per  fine  l'esercizio  delle funzioni e dei servizi
          pubblici da assicurare, secondo le prescrizioni  di  legge,
          alla  comunita'.  Per  la  riduzione  delle  spese potranno
          essere  disposte  modifiche  della  pianta   organica,   la
          conversione  dei  posti,  il blocco totale delle assunzioni
          per i posti vacanti, la riduzione a non  oltre  il  50  per
          cento   della   spesa   media  per  il  personale  a  tempo
          determinato sostenuta nell'ultimo triennio.  Potra'  essere
          effettuata  una  rideterminazione  della  pianta  organica,
          riduttiva  delle   dotazioni   esistenti,   da   sottoporsi
          all'esame della commissione centrale per la finanza locale,
          la  quale  comunichera'  alla  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  l'entita'
          del   personale   appartenente   ai  profili  professionali
          dichiarati in esubero, per i fini di cui alle  disposizioni
          vigenti  in  materia  di mobilita' nel settore del pubblico
          impiego. La rideterminazione e' obbligatoria  nel  caso  in
          cui  il  rapporto  dipendenti-abitanti  superi quello medio
          della fascia  demografica  di  appartenenza.  Il  personale
          soggetto    alla    mobilita'   potra'   essere   riammesso
          nell'organico dell'ente di  provenienza  qualora  risultino
          vacanti   posti   di  corrispondente  qualifica  e  profilo
          professionale,    rientranti    nella    pianta    organica
          rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli.
             6. Il piano di risanamento e' istruito dalla commissione
          di  ricerca  per  la  finanza  locale  presso  il Ministero
          dell'interno, la quale puo' richiedere  all'ente  ulteriori
          precisazioni   e   documentazioni  sulle  cause  che  hanno
          determinato la situazione da sanare e  sulla  natura  delle
          spese alle quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in
          relazione  alla  legittimita'  del loro riconoscimento come
          debiti dell'ente. La commissione puo' chiedere informazioni
          ad altre amministrazioni ed enti pubblici e puo' richiedere
          alla competente  Intendenza  di  finanza  di  accertare  se
          l'ente  ha  effettivamente  deliberato l'applicazione delle
          tariffe massime dei tributi,  ha  formato  e  presentato  i
          ruoli  relativi  e  se  gli stessi comprendono un numero di
          contribuenti  congruo  rispetto  alla  consistenza  stimata
          imponibile,  per ciascun ente. La commissione puo' chiedere
          al  comitato  regionale  di  controllo  la  nomina  di   un
          commissario  ad  acta  per l'acquisizione di documentazioni
          che non venissero fornite. La commissione  esprime  inoltre
          un  parere  sulla validita' delle misure disposte dall'ente
          per consolidare la propria situazione finanziaria  e  sulla
          capacita'  delle  misure stesse, insieme con l'adeguamento,
          se spettante, del contributo statale  corrente  alla  media
          della  fascia  demografica  di  appartenenza, di assicurare
          stabilita' alla gestione  finanziaria  dell'ente  medesimo.
          Per  tale  adeguamento  e'  stanziata  la somma di lire 100
          miliardi,  prededotta  dal  fondo   perequativo   dell'anno
          successivo.
             7.  Il piano di risanamento e' approvato con decreto del
          Ministro   dell'interno   il   quale    puo'    autorizzare
          l'assunzione  di  un  mutuo a copertura del disavanzo e dei
          debiti fuori bilancio per i quali e' stata  riscontrata  la
          legittimita'  del  riconoscimento  effettuato dal consiglio
          dell'ente. Con lo stesso decreto e' accordato all'ente,  se
          spettante,  l'adeguamento  dei  trasferimenti correnti alla
          media della fascia demografica di appartenenza, con effetto
          dall'esercizio in corso.
             8. Il mutuo e' concesso dalla Cassa depositi e  prestiti
          al  tasso vigente ed e' ammortizzato in venti anni. L'onere
          di ammortamento e' a carico dell'ente, che dovra' destinare
          a fronte dello  stesso  il  contributo  statale  del  fondo
          investimenti  spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in
          corso. Il mutuo dovra' essere ripartito  in  piu'  esercizi
          ove  le  quote  di  ammortamento  non trovino copertura nel
          fondo predetto in un solo anno.  Il  contributo  del  fondo
          investimenti   e'  utilizzabile  per  la  copertura  totale
          dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.
             9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del  pi-
          ano  l'assunzione  di mutui per investimenti da parte degli
          enti soggetti a risanamento  e'  consentita  esclusivamente
          presso  la  Cassa  depositi  e  prestiti,  gli  istituti di
          previdenza  e  l'Istituto  per  il   credito   sportivo   e
          limitatamente  alla  somma  annuale il cui ammortamento sia
          coperto dal contributo statale del fondo  investimenti  che
          eventualmente  residua  dopo  la copertura dei mutui per il
          risanamento della sitazione debitoria pregressa.
             10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e  fino
          alla  emissione  del  decreto  di  approvazione  del  piano
          stesso, sono sospesi i termini  per  la  deliberazione  del
          bilancio.  Nelle more, possono essere disposti impegni solo
          per  le  spese  espressamente  previste  dalla  legge.   La
          deliberazione del piano di risanamento sospende altresi' le
          azioni esecutive dei creditori dell'ente.
             11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della
          gestione   e   la   concessione   all'ente   dell'eventuale
          integrazione  del  contributo  ordinario  integrativo,   il
          consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e
          regola,  negli  anni, il costituirsi degli impegni a carico
          dello stesso, adeguandoli in modo che trovino  costante  ed
          effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.
             12.    L'eventuale   ricostituirsi   di   disavanzi   di
          amministrazione o di debiti fuori  bilancio,  oltre  a  far
          sospendere  l'attribuzione  delle  provvidenze ottenute con
          l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio
          al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che
          hanno determinato i nuovi squilibri e l'accertamento  delle
          relative responsabilita' con tutti gli effetti conseguenti.
             13.   Gli   eventuali   debiti  fuori  bilancio  il  cui
          riconoscimento   non   viene   ritenuto   legittimo,   sono
          individuati  in  allegato  al provvedimento di approvazione
          del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti
          che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente.
          Il  consiglio  comunale  e'   tenuto   ad   individuare   i
          responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da
          parte  degli  stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel
          caso  in  cui  il  consiglio  non  provveda,  il   comitato
          regionale di controllo e' tenuto, trascorsi sessanta giorni
          dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un
          commissario  ad  acta.  Il  Ministro  dell'interno, qualora
          rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i
          fatti   agli   amministratori   o    funzionari    ritenuti
          responsabili  ed  ove  non  trovi giustificate le deduzioni
          dagli stessi presentate,  rimette  gli  atti  alla  procura
          generale della Corte dei conti.
             14.  Le  prescrizioni  del  piano  di  risanamento  e di
          consolidamento  approvate  con  provvedimento  ministeriale
          sono   obbligatoriamente   eseguite   dagli  amministratori
          dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul
          suo  stato  di  attuazione  nella   relazione   del   conto
          consuntivo.
             15.  E'  fatto  divieto  agli  enti per i quali e' stato
          approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo
          e l'integrazione dei trasferimenti statali, di  variare  la
          propria  pianta  organica  rideterminata  dalla commissione
          centrale per la finanza locale, per il  periodo  di  cinque
          anni   decorrenti   dalla   data   di  comunicazione  della
          rideterminazione   degli    organici    effettuata    dalla
          commissione.
             16.   Il   Ministro  dell'interno  puo'  autorizzare  il
          distacco di segretari  comunali  e  provinciali  presso  la
          segreteria  della commissione di ricerca per la finanza lo-
          cale, per l'espletamento dei compiti previsti nel  presente
          articolo,  con  imputazione  dell'onere  per il trattamento
          economico  al  fondo  dei  diritti  di  segreteria  di  cui
          all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.
             17.  Per  tutti i contributi straordinari assegnati agli
          enti locali,  e'  dovuta  la  presentazione  di  rendiconti
          all'amministrazione  pubblica  che  li eroga entro sessanta
          giorni dal termine dell'esercizio finanziario  relativo,  a
          cura  del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre
          alla dimostrazione contabile della spesa, deve  documentare
          i   risultati  ottenuti  in  termini  di  efficienza  e  di
          proficuita'  dell'intervento.  Il  termine   stabilito   ha
          carattere  perentorio  e  la  sua  inosservanza comporta la
          decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi.
             18. I  segretari  ed  i  ragionieri  degli  enti  locali
          assumono   diretta   e  personale  responsabilita'  per  la
          veridicita'  e  l'esattezza  dei  dati  e   delle   notizie
          contenute  nei  certificati,  nelle  registrazioni  e nelle
          documentazioni, e in particolare  in  quelle  di  cui  agli
          articoli 9, 16 e 23, nonche' al presente articolo".
             -  Il  testo dell'art. 21 del D.L. n. 8/1993 convertito,
          con modificazioni, dalla citata legge  n.  68/1993,  e'  il
          seguente:
             "Art.  21  (Risanamento  finanziario  degli  enti locali
          dissestati). - 1.  La  deliberazione  di  dissesto  di  cui
          all'art.  25  del decreto-legge n. 66 del 1989, deve essere
          obbligatoriamente adottata dal consiglio  dell'ente  locale
          ogni  qualvolta  non  puo'  essere garantito l'assolvimento
          delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono
          nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili
          di terzi ai quali non sia stato fatto  validamente  fronte,
          nei  termini, con i mezzi indicati all'art. 24 del predetto
          decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  ovvero  non  possa  farsi  fronte   con   le
          modalita'  previste  all'art.  1-  bis del decreto-legge 1
          luglio 1986, n. 318, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  9 agosto 1986, n. 488. L'omissione integra l'ipotesi
          di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142
          del 1990, con l'applicazione prioritaria della procedura di
          cui  al  comma  2  del  medesimo  art.  39.  L'obbligo   di
          deliberazione  dello  stato  di dissesto si estende, ove ne
          ricorrano le condizioni, al commissario  comunque  nominato
          ai  sensi del comma 3 del citato art. 39 della legge n. 142
          del 1990. La deliberazione non e' revocabile e puo'  essere
          adottata  solo  se  non e' stato deliberato il bilancio per
          l'esercizio relativo. La deliberazione  e'  pubblicata  per
          estratto   nella   Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica
          italiana.
             2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento
          pregressi  e  l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti   per
          l'estinzione   dei   debiti  competono  ad  un  commissario
          straordinario liquidatore, per  i  comuni  con  popolazione
          fino  a  5.000 abitanti, e ad una commissione straordinaria
          di liquidazione composta di tre membri, per  i  comuni  con
          piu'  di  5.000  abitanti  e  per le province, nominati con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro   dell'interno.   Col   decreto  di  nomina  viene
          stabilito  il  compenso  spettante  al  commissario  ed  ai
          componenti della commissione, a carico dell'ente locale. Il
          commissario  o  la  commissione  hanno diritto di accesso a
          tutti gli atti dell'ente locale, nonche' di  utilizzare  il
          personale  ed  i  mezzi  operativi  dell'ente  locale  e di
          emanare direttive burocratiche.
             3. Il commissario o la commissione, di cui al  comma  2,
          provvedono  all'accertamento  della  situazione debitoria a
          norma di legge e propongono, entro il termine di  tre  mesi
          dalla  nomina, prorogabile una sola volta per un massimo di
          ulteriori tre mesi, un piano di estinzione. La  commissione
          di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del pi-
          ano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o
          integrazioni,  al Ministro dell'interno che vi provvede con
          proprio decreto. In  deroga  ad  ogni  altra  disposizione,
          dalla  data  di deliberazione di dissesto i debiti insoluti
          non producono piu' interessi,  rivalutazioni  monetarie  od
          altro,   sono   dichiarate   estinte  dal  giudice,  previa
          liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori  e
          spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere
          promosse  nuove  azioni  esecutive.  Il  commissario  o  la
          commissione  individuano   l'attivo   della   liquidazione,
          accertando  i  residui  da  riscuotere,  i  ratei  di mutuo
          disponibili  ed  ogni  attivita'  non   indispensabile   da
          alienare.  Il  commissario o la commissione hanno titolo ad
          acquisire entrate relative alla  gestione  pregressa  e  ad
          alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della
          liquidazione  lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo
          - da assumere in unica soluzione con la  Cassa  depositi  e
          prestiti  dal  commissario  o  dalla  commissione,  a  nome
          dell'ente locale -  il  cui  ammontare  non  puo'  comunque
          superare  l'importo mutuabile determinato sulla base di una
          rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti
          rimaste accantonate a favore dell'ente locale  incrementate
          di un contributo statale. Detto contributo - finanziato con
          il  fondo di cui all'art.  4, comma 1, lettere b) e c) - e'
          determinato nell'importo massimo pari  a  cinque  volte  la
          rispettiva   quota   capitaria   stabilita   per  gli  enti
          dissestati  dal  citato  art.  4.  Il  commissario   o   la
          commissione  hanno  titolo  a transigere vertenze in atto o
          pretese in corso. I debiti vengono liquidati,  a  cura  del
          commissario  o  della  commissione,  nei limiti della massa
          attiva   disponibile,   entro   i   sei   mesi   successivi
          all'acquisizione  del  mutuo.  Entro  il termine di un anno
          dall'approvazione del piano  di  estinzione  da  parte  del
          Ministero  dell'interno,  il  commissario  o la commissione
          sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione,  che
          e'   sottoposto   all'esame   del   comitato  regionale  di
          controllo. Dopo l'approvazione del piano di  estinzione  da
          parte  del Ministro dell'interno non sono ammesse ulteriori
          richieste di crediti di data anteriore alla  decisione  del
          comitato  stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha
          competenza sul riscontro della liquidazione.
             4.  Il  consiglio  dell'ente  locale  entro  il  termine
          perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto
          presidenziale di  cui  al  comma  2  presenta  al  Ministro
          dell'interno   un'ipotesi   di   bilancio   di   previsione
          stabilmente riequilibrato con l'adozione dei  provvedimenti
          prescritti  dall'art.  25 del decreto-legge n. 66 del 1989.
          La  graduatoria  del  personale   eccedente   rispetto   ai
          parametri  indicati in detta norma e' formata dall'ente lo-
          cale  tenendo  conto  dell'anzianita'  di  servizio  presso
          l'ente,  a parita' di servizio presso lo stesso ente locale
          del numero delle persone a carico ed in caso  di  ulteriore
          parita'   dell'anzianita'  anagrafica.  La  graduatoria  e'
          trasmessa per il tramite della Commissione centrale per gli
          organici degli enti locali alla  Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, che
          provvede ad assegnare definitivamente il personale ad altre
          pubbliche amministrazioni con disponibilita' di posti,  con
          onere   a   carico   della   quota   accantonata  di  fondo
          perequativo. All'assegnazione si provvede con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i
          Ministri  del  tesoro  e dell'interno, entro quarantacinque
          giorni dalla comunicazione  dei  nominativi  del  personale
          eccedente da trasferire.
             5.  L'ipotesi  di  bilancio  di  previsione  stabilmente
          riequilibrato e' istruito dalla commissione di ricerca  per
          la finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste
          ed  e'  approvato  entro  il  termine  di quattro mesi, con
          decreto del Ministro dell'interno.
             6.  L'inosservanza  del  termine  per  la   formulazione
          dell'ipotesi   di   bilancio   di   previsione  stabilmente
          riequilibrato o del termine per la risposta ai  rilievi  ed
          alle  richieste  della predetta commissione di ricerca, che
          non puo' superare i sessanta giorni dalla notifica, integra
          l'ipotesi di cui all'art. 39, comma 1,  lettera  a),  della
          legge n. 142 del 1990.
             7.  Le disposizioni dell'art. 25 del decreto-legge n. 66
          del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle  del
          presente  articolo.    Con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  per
          l'applicazione del presente articolo.
             8.  Le  norme del presente articolo si applicano anche a
          tutti gli enti locali per i  quali  non  sia  stato  ancora
          approvato  il  piano  di  risanamento  e,  limitatamente al
          trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per
          i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma  ai
          quali   non   sia   stata  concessa  l'autorizzazione  alla
          contrazione  del   mutuo   a   ripiano   dell'indebitamento
          pregresso;  per  questi  ultimi continuano ad applicarsi le
          norme di cui al citato art. 25 del decreto-legge n. 66  del
          1989,     per     quanto    riguarda    il    finanziamento
          dell'indebitamento   pregresso.   Sono   fatti   salvi    i
          trasferimenti  gia'  avvenuti  ai  sensi  della  precedente
          normativa e, con priorita', le graduatorie del personale in
          mobilita'  gia'  compilate  e  trasmesse in base alle norme
          precedenti. Per i comuni per i quali non sia  stato  ancora
          approvato  il  piano  di risanamento, valgono le ipotesi di
          bilancio di  previsione  stabilmente  riequilibrato  a  suo
          tempo deliberate.
             9. (Soppresso dalla legge di conversione).
              9-bis.  E'  fatta  salva  la  facolta' per le regioni a
          statuto speciale, e per le province autonome di Trento e di
          Bolzano, di porre a proprio carico oneri per  la  copertura
          di  posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli
          di cui alla pianta organica rideterminata,  ove  gli  oneri
          predetti   siano  previsti  per  tutti  gli  enti  operanti
          nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma".
             - Il testo dell'art. 24  del  citato  D.L.  n.  66/1989,
          convertito  con  modificazioni, nella legge n. 144/1989, e'
          il seguente:
             "Art. 24 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio). - 1.
          Le amministrazioni provinciali, i  comuni  e  le  comunita'
          montane  provvedono,  entro  sessanta  giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,   all'accertamento   dei   debiti  fuori  bilancio
          esistenti alla  data  predetta  e,  con  deliberazioni  dei
          rispettivi consigli, provvedono al relativo riconoscimento.
             2.  Il  riconoscimento del debito puo' avvenire solo ove
          le forniture, opere e prestazioni, siano state eseguite per
          l'espletamento  di  pubbliche   funzioni   e   servizi   di
          competenza  dell'ente  locale,  e  deve essere, per ciascun
          debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1.
             3. Con la deliberazione suddetta il consiglio  indica  i
          mezzi  di  copertura  della  spesa ed impegna in bilancio i
          fondi necessari.
            4. Nel caso i cui non risulti possibile dar copertura  ai
          debiti fuori bilancio con le modalita' indicate al comma 3,
          o per la parte di essi cui non sia possibile provvedere con
          tale  procedura, il consiglio adotta i provvedimenti di cui
          all'art. 1- bis del decreto-legge 1  luglio 1986,  n.  318,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986,
          n. 488, con tutte le facolta' ivi previste. I provvedimenti
          predetti debbono  realizzare  la  copertura  del  disavanzo
          accertato  con  l'ultimo  consuntivo approvato e dei debiti
          fuori bilancio come sopra  riconosciuti.  L'indicazione  in
          consuntivo  dei debiti fuori bilancio avviene, in tal caso,
          esclusivamente allegando al documento contabile copia della
          deliberazione come sopra adottata dal consiglio dell'ente e
          corredata dalle attestazioni  degli  amministratori  e  dei
          funzionari  responsabili.  Alla  copertura  del  fabbisogno
          finanziario  necessario  per  far   fronte   al   disavanzo
          d'amministrazione  e  ai  debiti fuori bilancio si provvede
          mediante un piano  della  durata  massima  di  cinque  anni
          finanziari,   compreso   quello  in  corso.  L'importo  del
          fabbisogno finanziario, del quale deve essere assicurata la
          copertura, deve essere ripartito, nel periodo previsto  dal
          piano,  in  quote uguali, salvo che le condizioni dell'ente
          consentano di stabilire in misura maggiore quelle  relative
          all'esercizio   in   corso   e   a   quelli  immediatamente
          successivi.
             5. L'ente e' tenuto a convenire  con  i  creditori,  con
          atti  formali,  il piano di rateizzazione, che deve trovare
          corrispondenza con quello approvato dal  consiglio.  L'ente
          e'  tenuto  ogni  anno  a  stanziare in bilancio i relativi
          importi. A garanzia dei  creditori  i  contributi  erariali
          ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il
          corrispondente  valore  annuo e non possono essere distolti
          per altro titolo.
             6.  La  richiesta   del   comune,   dell'amministrazione
          provinciale  e  della comunita' montana per convenire con i
          creditori la rateizzazione comporta  la  sospensione  della
          procedura   esecutiva   eventualmente  intrapresa,  per  il
          periodo di non  meno  di  tre  e  non  piu'  di  sei  mesi,
          sospensione che deve essere disposta dal giudice competente
          adito.
             7.  Le  morosita'  pregresse al 31 dicembre 1988 con gli
          istituti previdenziali di cui all'art. 22 del decreto-legge
          31 agosto 1987, n.    359,  convertito  con  modificazioni,
          dalla  legge 29 ottobre 1987, n.  440, restano disciplinate
          da quanto con tale articolo stabilito.
             8. Alle esposizioni debitorie degli enti di cui al comma
          1,  relative  alle  maggiori  spese   occorrenti   per   le
          indennita'   di   espropriazione   per  cause  di  pubblica
          utilita', gli stessi enti provvedono con  i  fondi  di  cui
          alla  legge  27  ottobre  1988, n. 458, e, per quanto dalla
          stessa non coperto,  mediante  l'assunzione  di  mutui  con
          ammortamento  a  carico dei loro bilanci, entro i limiti di
          cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n.  946,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio
          1978, n. 43.
             9. Agli  enti  che  adottano  il  piano  pluriennale  di
          risanamento   di  cui  al  comma  4,  e'  consentito,  fino
          all'avvenuta estinzione delle passivita' comprese  nel  pi-
          ano:
               a)  assumere  nuovo  personale  nei  limiti del 20 per
          cento di quello cessato dal servizio  in  ciascun  anno  di
          durata del piano;
              b) (soppressa)".