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DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 1993, n. 375

Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/10/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal: 1-12-1996
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre  1992,
n. 421; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 1993; 
  Acquisito il parere della Commissione permanente del  Senato  della
Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 6 agosto 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
             E M A N A il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
Comunicazioni di avviamento al lavoro e di cessazione del rapporto di
                               lavoro 
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996,  N.  510,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )). 
  2. I dati del modello sono acquisiti  all'anagrafe  dei  lavoratori
agricoli, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,  che  rende  disponibili  i  dati  stessi,  ed  ogni   altra
informazione  da  essa  acquisita,  alle  amministrazioni   pubbliche
centrali  e  territoriali  mediante  collegamento  telematico  o,  in
mancanza, tramite idoneo supporto informatico. 
  3. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale sono fissate: 
    a)  ((  LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  1  OTTOBRE  1996,  N.  510,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )); 
    b)  le  modalita'  di   graduale   realizzazione,   nel   sistema
informativo del lavoro, dell'anagrafe dei lavoratori agricoli ove far
confluire, per i predetti lavoratori, i dati acquisiti ai  sensi  del
presente decreto o di altre disposizioni di legge; 
    c) le modalita' di accesso all'anagrafe da parte di  associazioni
sindacali e di categoria nazionali e territoriali; 
    d) le modalita' di collegamento ed  integrazione  con  l'anagrafe
delle aziende agricole di cui all'art. 3. 
  4. E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali, alle  camere  di
commercio, all'Ente nazionale di previdenza  ed  assistenza  per  gli
impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) e ad ogni  altra  amministrazione
pubblica di consentire l'acquisizione, a  titolo  gratuito,  di  dati
riguardanti i lavoratori agricoli mediante  collegamento  telematico,
ovvero tramite idoneo supporto informativo. 
  5. In attesa della completa realizzazione del predetto sistema,  il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale utilizza, in base  ad
apposita convenzione ed a titolo gratuito,  i  servizi  dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale  (INPS),  dell'Istituto  nazionale
per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  del
Servizio per i contributi agricoli  unificati  (SCAU)  per  il  primo
impianto dell'anagrafe, per la acquisizione e gestione delle relative
informazioni e per renderle disponibili per le strutture  centrali  e
territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
  6. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996,  N.  510,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )). 
  7. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996,  N.  510,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLAL. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )).