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DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 323

Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/08/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422 (in G.U. 27/10/1993, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2007)
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Testo in vigore dal: 28-8-1993
al: 27-10-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   evitare
l'interruzione della radiodiffusione da parte di soggetti privati; 
  Considerato, altresi', che per le emittenti  televisive  nazionali,
che intendano  trasmettere  in  codice,  e'  in  corso  il  complesso
procedimento per l'emanazione di un  apposito  regolamento,  previsto
dal  decreto-legge  19  ottobre  1992,  n.   407,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 agosto 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni  rilascia  ai
soggetti autorizzati a proseguire nell'esercizio di impianti  per  la
radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai  sensi  dell'articolo
32 della legge 6 agosto 1990, n. 223,  le  relative  concessioni  con
durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del
sistema radiotelevisivo e  dell'editoria  prevista  dall'articolo  2,
comma 2, della legge 25 giugno  1993,  n.  206,  e  comunque  per  un
periodo non superiore a tre anni. 
  2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio  degli
impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti  ai
sensi dell'articolo  32  della  legge  6  agosto  1990,  n.  223,  ed
eventualmente  modificati  ai  sensi  del  comma  2  della   medesima
disposizione. 
  3. Fino alla scadenza del termine di durata  delle  concessioni  di
cui al comma 1, i titolari di concessioni ai sensi  dell'articolo  16
della legge 6 agosto 1990, n.  223,  o  di  autorizzazione  ai  sensi
dell'articolo 38 della legge  14  aprile  1975,  n.  103,  proseguono
l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale  con
gli impianti e i connessi collegamenti di  telecomunicazione  censiti
ai sensi dell'articolo 32 della legge  6  agosto  1990,  n.  223,  ed
eventualmente  modificati  ai  sensi  del  comma  2  della   medesima
disposizione. 
  4. Le concessioni  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
rilasciate esclusivamente a soggetti che alla data  del  28  febbraio
1993 fossero in possesso dei  requisiti  previsti  dall'articolo  16,
commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, della legge 6  agosto  1990,  n.
223. 
  5. Sono, altresi',  requisiti  essenziali  per  il  rilascio  della
concessione di cui al presente articolo: 
    a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato,
in  regola  con  le  vigenti  disposizioni  di   legge   in   materia
previdenziale, per almeno tre dipendenti; 
    b) il capitale sociale interamente versato  nella  misura  minima
prevista dall'articolo 16, comma 8, lettera c), della legge 6  agosto
1990, n. 223, entro il 30 novembre 1993; 
    c) il versamento della cauzione, secondo le  modalita'  stabilite
dall'articolo  28,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, nella misura prevista dall'articolo
16, comma 8, lettere a ) e b), della legge 6  agosto  1990,  n.  223,
entro il 30 novembre 1993; 
    d)  l'adempimento  degli  obblighi  di  cui  ai  commi  1   e   3
dell'articolo 5 del presente decreto. 
  6. Le disposizioni di cui  al  comma  5,  nonche'  quelle  previste
dall'articolo 16, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non  si
applicano alle  emittenti  che  all'atto  della  presentazione  della
documentazione necessaria  al  rilascio  della  concessione  assumano
l'irrevocabile impegno, per tutta la  durata  della  concessione,  di
trasmettere  pubblicita'  in  qualunque  forma  non  oltre  i  limiti
previsti per le emittenti radiofoniche a  carattere  comunitario.  Le
stesse emittenti sono tenute al pagamento del canone  di  concessione
nella misura indicata dal comma 2  dell'articolo  22  della  legge  6
agosto 1990, n. 223. 
  7. Qualora, nel periodo di durata della concessione, vengano meno i
requisiti di cui ai commi 4 e 5, ovvero in caso di inosservanza della
disposizione di cui al comma 6,  il  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni,  anche  su  segnalazione  del   Garante   per   la
radiodiffussione  e  l'editoria,  dispone  l'immediata  revoca  della
concessione.