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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 febbraio 1993, n. 251

Regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 3, del decretolegge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive. Entrata in vigore del decreto: 08/08/1993

note: Entrta in vigore del decreto: 8-8-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/10/2002)
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Testo in vigore dal:  8-8-1993 al: 13-11-2002
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, del predetto decreto- legge n. 419/1991, con il quale è stabilito che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, lettera a), dello stesso articolo in materia di contributo per l'alimentazione del predetto Fondo, determinato sui premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto e rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 910112 del 18 gennaio 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Applicazione del contributo
1. Le aliquote delle imposte sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni, applicabili sui premi delle assicurazioni dei rami "incendio", "responsabilità civile diversi", "auto rischi diversi" e "furto", sono aumentate di un punto.
2. Le aliquote, nella misura indicata al comma 1, si applicano sui premi pagati per i contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a decorrere dal 2 gennaio 1992.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il comma 3 dell'art. 6 del D.L. n. 419/1991, prevede che: "Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, lettera a)".
Il comma 1, lettera a), del medesimo art. 3 (soprarichiamato) stabilisce che il Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive sia alimentato da un contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
Nota alle premesse:
- Per il testo dell'art. 6, commi 1, lettera a), e 3, del D.L. n. 419/1991 si veda in nota al titolo.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.