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LEGGE 19 luglio 1993, n. 236

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore della legge: 20-07-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2011)
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Testo in vigore dal: 28-7-2011
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,  recante  interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione, e' convertito in  legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57. 
  3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1. 
  4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 5 dicembre 1992, n. 472, e 1 febbraio 1993, n. 26. 
  5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 8 ottobre 1992, n. 398, 11 dicembre 1992, n. 478, e
12 febbraio 1993, n. 31.(1) ((2)) 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 19 luglio 1993 
                              SCALFARO 
                                  CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  GIUGNI, Ministro del lavoro e della 
                                  previdenza sociale 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
 La Corte costituzionale con sentenza 29 maggio-1 giugno 1995, n. 218
(in G.U. 1a s.s. 7/6/1995,  n.  24)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
"dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che  fa  salvi  gli
effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge
non convertiti (art. 5 del decreto-legge 11 dicembre  1992,  n.  478,
art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, art.  6,  comma  7,
del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), nella parte in  cui  non
prevedono che all'atto di  iscrizione  nelle  liste  di  mobilita'  i
lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidita'
possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilita' nei modi  e
con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma  2,  del
decreto-legge del 16 maggio 1994, n.  299,  convertito  in  legge  19
luglio 1994, n. 451". 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 luglio 2011,  n.  234
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20  maggio
1993,  n.  148  (Interventi  urgenti  a  sostegno  dell'occupazione),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
nonche' dell'articolo 1 della stessa legge n. 236 del  1993,  che  ha
fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  da  analoghe  disposizioni   di
decreti-legge non convertiti (decreto-legge 10  marzo  1993,  n.  57,
decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1, decreto-legge 5 dicembre 1992, n.
472, decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26, decreto-legge  8  ottobre
1992, n. 398, decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 e  decreto-legge
12 febbraio 1993,  n.  31),  nella  parte  in  cui  dette  norme  non
prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno  o  pensione  di
invalidita', nel caso si trovino ad avere diritto ai  trattamenti  di
disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di
invalidita',   limitatamente    al    periodo    di    disoccupazione
indennizzato."