DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 299

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/05/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 (in G.U. 19/07/1994, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
Testo in vigore dal: 20-7-1994
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
    Norme relative alla disciplina della mobilita' dei lavoratori 
  1. All'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'  aggiunto,
dopo il comma 4, il seguente: 
  "4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti
e'  escluso  con  riferimento  a  quei  lavoratori  che  siano  stati
collocati in mobilita', nei sei mesi precedenti, da parte di  impresa
((dello stesso o di diverso settore di attivita'))  che,  al  momento
del  licenziamento,  presenta  assetti  proprietari   sostanzialmente
coincidenti con quelli dell'impresa che  assume  ovvero  risulta  con
quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.  L'impresa  che
assume dichiara, sotto la  propria  responsabilita',  all'atto  della
richiesta di avviamento, che non ricorrono le  menzionate  condizioni
ostative. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1994, N. 451))". 
  2. All'articolo 5, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Il  predetto  beneficio  e'
escluso per le imprese che si  trovano,  nei  confronti  dell'impresa
disposta ad assumere, nei  rapporti  di  cui  all'articolo  8,  comma
4-bis. ((...))". 
  ((2-bis. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  del  presente
articolo  si  applicano  anche  nei  casi  di   assunzioni   regolate
dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio  1991,  n.  223.  La
disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche
nei casi di assunzioni avvenute ai sensi dell'articolo  4,  comma  3,
del  decreto  legge  20  maggio  1993,  n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236)). 
  3. All'articolo 9, comma 1, della legge 23  luglio  1991,  n.  223,
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
   "d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione
da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per  l'impiego
ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che  precedono  nonche'
di quelli previsti dal comma 5-ter dell'articolo 6 del  decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.". 
  4. L'articolo 9, comma 3, della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  e'
sostituito dal seguente: 
  " 3. La cancellazione dalla lista di mobilita' ai sensi del comma 1
e' dichiarata, entro  quindici  giorni,  dal  direttore  dell'ufficio
provinciale del  lavoro  e  della  massima  occupazione.  Avverso  il
provvedimento e' ammesso ricorso, entro  trenta  giorni,  all'ufficio
regionale del lavoro e della  massima  occupazione,  che  decide  con
provvedimento definitivo entro venti giorni.". 
  5. All'articolo  6  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al
comma 7  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "All'atto
dell'iscrizione nelle liste di mobilita', i lavoratori che  fruiscono
dell'assegno o della pensione di invalidita' devono optare  tra  tali
trattamenti e quello di mobilita'. In caso di opzione  a  favore  del
trattamento di mobilita' l'erogazione dell'assegno o  della  pensione
di invalidita' resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto
trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata,  per  il
periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del
trattamento di mobilita'.". 
  6. Il lavoratore in mobilita' assunto da un'impresa, ove  venga  da
questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali  previsti
dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e'
reiscritto nelle liste di mobilita' ed ha diritto ad usufruire  della
relativa indennita' per un periodo corrispondente alla parte  residua
non goduta decurtata del periodo di attivita' lavorativa prestata.