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DECRETO-LEGGE 19 aprile 1993, n. 113

Interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/4/93.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1993, n. 191 (in G.U. 18/06/1993, n.141).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1993)
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Testo in vigore dal: 19-6-1993
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti il finanziamento delle camere di  commercio,
industria, artigianato  e  agricoltura,  al  fine  di  consentire  la
programmazione delle relative attivita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 aprile 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio   e   della
programmazione economica; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il contributo attribuito alle camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18,  della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' determinato, (( per ciascuno  degli
anni 1993 e 1994)), in lire  40.500  milioni  ed  e'  ripartito,  con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, per il 60 per cento in parti uguali tra le  singole
camere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della
provincia e  per  il  restante  20  per  cento  in  proporzione  alla
popolazione residente nella provincia in base ai dati del  censimento
del 1991. 
  2. (( Per ciascuno degli anni 1993 e 1994))  ,  e'  autorizzata  la
spesa  di  lire   64.560   milioni,   da   erogarsi   dal   Ministero
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  alle  camere  di
commercio in misura pari a quella attribuita per l'anno 1992 ai sensi
dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.  68.  Il
contributo  non  compete  alle  camere  di  commercio   incluse   nel
territorio della regione Trentino- Alto Adige, ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. 
  3. (( Per ciascuno degli anni 1993 e 1994)) e' autorizzata la spesa
di lire 2.000 milioni per le finalita' di cui all'articolo  5,  comma
2, della legge 1› agosto 1988, n. 340. I  contributi  possono  essere
cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunita'  europee.
Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di  commercio
italiane all'estero e' incrementato, (( per ciascuno degli anni  1993
e 1994)) , dell'importo di lire 3.500 milioni. 
  4.  Sono  escluse  dal  pagamento  del  diritto  annuale,  di   cui
all'articolo  34  del  decreto-legge  22  dicembre  1981,   n.   786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,  n.  51,
le ditte che alla data del 1› gennaio risultino dichiarate fallite  e
per le quali il tribunale  non  abbia  autorizzato  la  continuazione
temporanea dell'esercizio dell'impresa, ((le societa' in liquidazione
o che  abbiano  cessato  l'esercizio  dell'attivita'  e  le  societa'
cooperative per le quali sia stato proposto lo scioglimento d'ufficio
di cui all'articolo 2544 del codice civile. Il diritto annuale per le
societa' di persone e' determinato nella misura di lire 250.000)). 
  5. All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente  decreto,
determinato ((in lire 110.560 milioni per ciascuno degli anni 1993  e
1994)),  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
((stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1993)),  all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo  al  Ministero  del  tesoro.  Il  Ministro  del  tesoro   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.