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DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1993, n. 41

Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/02/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/1993)
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Testo in vigore dal:  22-2-1993 al: 23-4-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla definizione di un nuovo assetto organizzativo per la realizzazione del programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA, nonché del programma di liquidazione e di riordino dell'EFIM;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il Ministero delle partecipazioni statali e la relativa Ragioneria centrale, istituiti con legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sono soppressi.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri subentra nelle residue attribuzioni del Ministro e del Ministero delle partecipazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e di quelle di cui all'articolo 2 ad un Ministro senza portafoglio. Anche allo scopo di curare i problemi connessi al programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA e al programma di liquidazione e razionalizzazione dell'EFIM, il Ministro delegato sovraintende al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 1992.
4. Il Ministro delegato a norma del comma 3 può anche avvalersi di un contingente di personale in posizione di comando, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso il soppresso Ministero delle partecipazioni statali. Il contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.