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DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1993, n. 41

Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/02/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/1993)
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Testo in vigore dal: 22-2-1993
al: 23-4-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
definizione di un nuovo assetto organizzativo  per  la  realizzazione
del programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA,  nonche'
del programma di liquidazione e di riordino dell'EFIM; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 febbraio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Il  Ministero  delle  partecipazioni  statali  e  la   relativa
Ragioneria centrale, istituiti con legge 22 dicembre 1956,  n.  1589,
sono soppressi. 
  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri subentra nelle  residue
attribuzioni  del  Ministro  e  del  Ministero  delle  partecipazioni
statali. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' delegare, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'esercizio delle
funzioni di cui al comma 2 e di quelle di cui all'articolo  2  ad  un
Ministro senza portafoglio. Anche allo scopo  di  curare  i  problemi
connessi al programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA  e
al  programma  di  liquidazione  e  razionalizzazione  dell'EFIM,  il
Ministro delegato sovraintende al Comitato per il coordinamento delle
iniziative per l'occupazione, istituito,  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri in data 15 settembre 1992. 
  4. Il Ministro delegato a norma del comma 3 puo' anche avvalersi di
un contingente di personale in  posizione  di  comando,  comunque  in
servizio alla data di entrata in vigore del presente  decreto  presso
il soppresso Ministero delle partecipazioni statali.  Il  contingente
e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.