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DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1993, n. 20

Differimento di termini in materia di assistenza sanitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/2/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1994)
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Testo in vigore dal:  1-2-1993 al: 2-4-1993

Art. 1


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre un breve differimento del termine per il rilascio da parte delle unità sanitarie locali dei contrassegni per le prescrizioni farmaceutiche in favore dei cittadini esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, di concerto con il Ministro della sanità;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. È differito al 15 febbraio 1993 il termine del 1' febbraio 1993, stabilito dall'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo alla decorrenza degli effetti della disciplina sulla determinazione del tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa stessa per i soggetti esenti di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.