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DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1993, n. 20

Differimento di termini in materia di assistenza sanitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/2/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1994)
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Testo in vigore dal: 1-2-1993
al: 2-4-1993
                               Art. 1. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  disporre  un
breve differimento del termine per il rilascio da parte delle  unita'
sanitarie locali dei contrassegni per le  prescrizioni  farmaceutiche
in favore  dei  cittadini  esenti  dalla  partecipazione  alla  spesa
sanitaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  e  gli
affari regionali, di concerto con il Ministro della sanita'; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' differito al 15 febbraio 1993  il  termine  del  1'  febbraio
1993, stabilito dall'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, relativo alla decorrenza degli  effetti  della
disciplina sulla determinazione del tetto massimo  di  spesa  per  la
fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di  esenzione  dalla
quota di partecipazione alla spesa stessa per i  soggetti  esenti  di
cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992,  n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,  n.
438.