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DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/2024)
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vigente al 26/08/2019
Testo in vigore dal: 15-1-1993
al: 15-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 30 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  recante
delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi concernenti
disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del
contenzioso tributario; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  il  30
settembre 1992, che ha autorizzato l'invio, per il prescritto parere,
alla commissione parlamentare istituita a norma  dell'art.  17  della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita  dall'art.
1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550; 
  Udito il parere della predetta commissione parlamentare; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1992; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
              Gli organi della giurisdizione tributaria 
  1. La giurisdizione  tributaria  e'  esercitata  dalle  commissioni
tributarie provinciali e dalle commissioni  tributarie  regionali  di
cui all'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
dicembre 1992, n. 545. 
  2. I giudici tributari applicano le norme del presente  decreto  e,
per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme  del
codice di procedura civile. 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - Si riporta il testo  degli  articoli  76  e  87  della
          Costituzione: 
             "Art. 76. - L'esercizio della funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti". 
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
             Puo' inviare messaggi alle Camere. 
             Indice le elezioni delle nuove  Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
             Autorizza la presentazione alle Camere  dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
             Promulga le leggi ed emana i decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
             Indice il 'referendum' popolare nei casi previsti  dalla
          Costituzione. 
             Nomina, nei casi  indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
             Accredita  e  riceve   i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
             Ha il comando delle Forze Armate, presiede il  Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
             Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
             Conferisce le onorificenze della Repubblica". 
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  30  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 413: 
             "Art. 30. - 1. Il Governo della Repubblica  e'  delegato
          ad emanare, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          recanti disposizioni per la revisione  della  disciplina  e
          l'organizzazione   del    contenzioso    tributario,    con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
               a) compentenza del giudice tributario a  conoscere  le
          controversie   indicate   nel   secondo   e   terzo   comma
          dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 636; quelle in  materia  di  imposte  e
          tributi  comunali  e  locali  e  quelle   in   materia   di
          sovraimposte e addizionali alle predette imposte; 
               b) previsione della facolta' di richiedere, in tutto o
          in parte, l'esame preventivo  e  la  definizione  da  parte
          della commissione tributaria di primo  grado  del  rapporto
          tributario con conseguente estinzione dei relativi reati in
          materia tributaria per i quali e' ammessa l'oblazione; 
               c) identificazione degli atti e dei rapporti tributari
          dei quali il giudice tributario conosce; 
               d) articolazione del processo tributario in due  gradi
          di giudizio da  espletarsi  da  commissioni  tributarie  di
          primo grado con sede  nei  capoluoghi  di  provincia  e  da
          commissioni  tributarie  di  secondo  grado  con  sede  nei
          capoluoghi  di  regione,   con   conseguente   applicazione
          dell'articolo  360  del  codice  di  procedura   civile   e
          soppressione della  commissione  tributaria  centrale;  nei
          decreti  legislativi  sara'  prevista  l'esclusisone  della
          prova  testimoniale  e  del  giuramento  nei   procedimenti
          regolati dal presente articolo; si dovra'  altresi'  tenere
          conto, per quanto riguarda le province autonome di Trento e
          di Bolzano, delle leggi e delle  norme  statutarie  che  le
          riguardano, tenendo fermi  in  tali  province  i  tribunali
          tributari di primo e di secondo grado; 
               e) previsione degli organici dei giudici tributari  in
          numero  non  inferiore  a  quello  dei   componenti   delle
          commissioni tributarie previste dal decreto del  Presidente
          della   Repubblica   26   ottobre   1972,   n.   636,   con
          determinazione del numero delle sezioni in base  al  flusso
          medio  dei  procedimenti   e   composizione   dei   collegi
          giudicanti in tre membri; 
               f) qualificazione professionale dei giudici  tributari
          in modo che venga assicurata  adeguata  preparazione  nelle
          discipline giuridiche  o  economiche  acquisita  anche  con
          l'esercizio protrattosi per almeno dieci anni di  attivita'
          professionali; determinazione dei requisiti soggettivi  per
          ricoprire  l'ufficio  nonche'  dei  criteri   rigorosamente
          obiettivi per  la  nomina;  previsione  che  i  presidenti,
          compresi quelli  delle  sezioni,  saranno  nominati  tra  i
          magistrati  ordinari,   amministrativi   o   militari,   in
          servizio, a riposo o in congedo; determinazione del  regime
          delle   incompatibilita'   con   particolare    riferimento
          all'esercizio  di  assistenza  e  di   rappresentanza   dei
          contribuenti    nei    rapporti    con    l'Amministrazione
          finanziaria, o nelle controversie di carattere  tributario;
          determinazione dello stato giuridico e retributivo e  della
          durata dell'incarico che non  potra'  essere  superiore  ai
          nove anni  nello  stesso  ufficio;  nonche'  previsione  di
          specifiche cause di  decadenza  e  adeguamento  dell'intera
          nuova  disciplina  a   quella   vigente   in   materia   di
          responsabilita'  civile.  Sara'  altresi'  previsto  che  i
          presidenti  e  gli  altri  componenti   delle   commissioni
          tributarie  di  primo  grado,  di  secondo  grado  e  della
          commissione   tributaria   centrale,   ove   sussistano   i
          requisiti,   possono   essere   nominati   prioritariamente
          componenti delle nuove  commissioni  tributarie  sino  alla
          concorrenza dei posti disponibili; 
               g) adeguamento delle norme del processo  tributario  a
          quelle del processo civile; in  particolare  dovra'  essere
          altresi' stabilito quanto segue: 
               1)  previsione  di  una  disciplina  uniforme  per  la
          proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione  e
          della trattazione della controversia in camera di consiglio
          in mancanza di tempestiva richiesta  espressa  dell'udienza
          di discussione; 
               2) previsione e  disciplina  dell'intervento  e  della
          chiamata in giudizio di soggetti che hanno  interesse  allo
          stesso  in  quanto,  insieme  al  ricorrente,   destinatari
          dell'atto  impugnato  o  parti  del   rapporto   tributario
          controverso; 
               3) disciplina della sospensione,  dell'interruzione  e
          dell'estinzione del processo, nonche' della decadenza dalle
          impugnazioni,  al  fine  di  abbreviare  la  pendenza   del
          processo in relazione all'inerzia delle parti; 
               4)   disciplina   delle    comunicazioni    e    delle
          notificazioni con la  previsione  dell'impiego  piu'  largo
          possibile del servizio postale; 
               5)  previsione,  quale  condizione  di  ammissibilita'
          dell'appello dell'ufficio, dell'autorizzazione da parte del
          funzionario dirigente il  servizio  del  contenzioso  della
          direzione  regionale  delle  entrate  e   delle   direzioni
          compartimentali del territorio  e  delle  dogane;  saranno,
          inoltre, stabiliti criteri e modalita' per l'estinzione del
          giudizio a seguito di rinuncia delle parti; 
               h) previsione di un procedimento incidentale  ai  fini
          della  sospensione  dell'esecuzione   dell'atto   impugnato
          disposta mediante  provvedimento  motivato,  con  efficacia
          temporale limitata a non oltre la decisione di primo  grado
          e con obbligo di fissazione  della  udienza  entro  novanta
          giorni; 
               i) disciplina dell'assistenza tecnica delle parti  di-
          verse  dall'Amministrazione  avanti   agli   organi   della
          giustizia tributaria  ad  opera  di  avvocati,  procuratori
          legali,  dottori  commercialisti,   ragionieri   e   periti
          commerciali iscritti nell'apposito albo e, nelle materie di
          rispettiva competenza, ad opera di altri esperti in materia
          tributaria iscritti in albi o  ruoli  o  elenchi  istituiti
          presso l'intendenza di finanza competente  per  territorio;
          previsione    dell'assistenza    delle    parti     diverse
          dell'amministrazione  ad  opera  di  avvocati,  procuratori
          legali,  dottori  commercialisti,   ragionieri   e   periti
          commerciali iscritti  nell'apposito  albo,  consulenti  del
          lavoro, consulenti tributari, ovvero  mediante  procuratore
          generale  o  speciale   nei   procedimenti   davanti   alle
          commissioni tributarie ai sensi della  lettera  b);  regime
          delle  spese  processuali  in  base  al   principio   della
          soccombenza; previsione della facolta' dell'Amministrazione
          di affidare il patrocinio all'Avvocatura  dello  Stato  nel
          giudizio di secondo grado; 
               l) previsione dell'esecuzione coattiva delle decisioni
          anche a carico dell'Amministrazione soccombente; 
               m) attribuzione  al  presidente  della  commissione  o
          della sezione della competenza a  dichiarare  la  manifesta
          inammissibilita'  del  ricorso,  nonche'  la   sospensione,
          l'interruzione e  l'estinzione  del  processo  con  decreto
          soggetto a reclamo; 
               n)  istituzione  di  un  organo  di  presidenza  della
          giustizia  tributaria  composto  da   tre   presidenti   di
          commissione o di sezione e da tre giudici, che scelgono  il
          presidente dell'organo di presidenza tra  i  presidenti  di
          commissione o di sezione,  eletti  da  tutti  i  componenti
          delle nuove  commissioni  tributarie  con  voto  personale,
          diretto e segreto, con la determinazione dei  requisiti  di
          eleggibilita', del regime delle  incompatibilita'  e  della
          durata  della  carica  dei  suoi  componenti  secondo   gli
          analoghi principi in vigore per i componenti  degli  organi
          di   autogoverno    delle    magistrature    ordinaria    e
          amministrativa: 
               o)  affidamento   all'organo   di   presidenza   della
          giustizia tributaria di competenza deliberativa a verficare
          i requisiti di eleggibilita' dei suoi  componenti  elettivi
          ed a decidere i reclami attinenti alle  relative  elezioni,
          nonche' sul  conferimento  degli  uffici  direttivi  e  sui
          provvedimenti  di  nomina,  assegnazione  di   funzioni   e
          decadenza e in materia disciplinare  dei  componenti  delle
          nuove commissioni tributarie; 
               p)  previsione   di   disposizioni   in   materia   di
          responsabilita' civile  dei  componenti  delle  commissioni
          tributarie; 
               q)  istituzione  di  un  contingente   del   personale
          indicato all'art. 10 della legge 29 ottobre 1991,  n.  358,
          delle segreterie degli organi di giustizia  tributaria  con
          una dotazione organica complessivamente adeguata al  carico
          di lavoro dei servizi e  allo  svolgimento  della  funzione
          ispettiva degli stessi; al contingente saranno inizialmente
          assegnati    gli    appartenenti    ad    analoghi    ruoli
          dell'Amministrazione finanziaria  attualmente  in  servizio
          presso le commissioni tributarie, con la  previsione  della
          riduzione   delle   piante   organiche   dei    contingenti
          dell'Amministrazione  finanziaria  contestualmente  ed   in
          corrispondenza  delle  unita'  che  saranno  trasferite  al
          contingente suddetto. Al fine di  assicurare  l'uniformita'
          di trattamento con il personale delle  segreterie  e  delle
          cancellerie  degli  altri  organi  giurisdizionali   potra'
          essere prevista, ove piu' favorevole,  l'attribuzione,  con
          decorrenza dalla data di entrata in  funzione  delle  nuove
          commissioni tributarie, delle indennita' di cui alla  legge
          22 giugno 1988, n. 221, in luogo del compenso  incentivante
          la produttivita' di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art.  4  del
          decreto-legge 19 dicembre 1984,  n.  853,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 febbraio  1985,  n.  17,  del
          compenso incentivante base di cui all'art. 10  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.  344,  e
          di qualsiasi altro compenso o  indennita'  incentivante  la
          produttivita'; 
               r) automazione dei servizi del contenzioso tributario,
          con   utilizzazione   dell'informatica   con    particolare
          riferimento alla formazione dei ruoli  ed  al  collegamento
          con gli uffici centrali e  periferici  dell'Amministrazione
          finanziaria; 
               s)   attribuzione   al   servizio   del   contenzioso,
          nell'ambito di ciascun  dipartimento  del  Ministero  delle
          finanze, della competenza a: 
               1)  formulare,  eventualmente   sentita   l'Avvocatura
          generale dello Stato, indirizzi  agli  uffici  in  tema  di
          difesa dell'Amministrazione  finanziaria,  sulle  questioni
          oggetto di controversie pendenti, di rilevante interesse  o
          di ricorrente frequenza; 
               2) esaminare l'attivita' di  rappresentanza  e  difesa
          dell'Amministrazionesvolta dagli uffici; 
               3)  rilevare  con  criteri  di  sistematicita',  anche
          avvalendosi del sistema informativo, i motivi  maggiormente
          ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti
          di accertamento, di liquidazione d'imposta, di  irrogazioni
          di sanzioni o avverso  il  ruolo  ed  altri  provvedimenti,
          compreso quello  di  reiezione  dell'istanza  di  rimborso,
          elaborando  conseguentemente  direttive  per   gli   uffici
          nonche' formulando  proposte  concernenti  anche  modifiche
          legislative; 
               4)  effettuare  rilevazioni  statistiche  relative  ai
          processi pendenti, a quelli definiti ed ogni altro dato  ed
          elemento quantitativo in ordine ai provvedimenti adottati; 
               t) previsione di disposizioni per la  richiesta  della
          trattazione e la costituzione in giudizio con  il  rispetto
          delle norme sulla assistenza tecnica  in  applicazione  del
          criterio direttivo di cui alla  lettera  i),  innanzi  alle
          nuove commissioni tributarie, dei  ricorsi  pendenti,  alla
          data  di  entrata  in  funzione  dei  nuovi  organi   della
          giustizia tributaria, dinanzi alle commissioni previste dal
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
          636, nonche' previsione della estinzione del  giudizio  nel
          caso di mancata presentazione nei termini  dell'istanza  di
          trattazione; 
               u) previsione che per i processi pendenti avanti  alle
          corti  d'appello  alla  data  di  emanazione  dei   decreti
          legislativi di  cui  al  presente  articolo  continuino  ad
          applicarsi le norme vigenti  alla  stessa  data  e  che  la
          medesima  disposizione  si  applichi  anche   ai   processi
          pendenti  alla  stessa  data   davanti   alla   commissione
          tributaria centrale, sempreche' sia presentata  istanza  di
          trattazione, secondo quanto previsto nella lettera t) e che
          in detta istanza non sia richiesto l'esame da  parte  della
          Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360  del  codice  di
          procedura civile; in ogni caso  la  commissione  tributaria
          centrale deve trattare ad esurimento i processi entro il 31
          dicembre 1995; 
               v) adeguamento con decreto del Ministro delle finanze,
          di concerto con  i  Ministri  del  tesoro  e  di  grazia  e
          giustizia, del numero delle sezioni, nonche' determinazione
          del compenso mensile spettante ai presidenti, ai presidenti
          di  sezione  e   agli   altri   componenti   degli   organi
          giurisdizionali  tributari  secondo  criteri  uniformi  che
          tengano  conto  delle  funzioni  e  dell'attivita'   svolta
          nonche' delle spese sostenute per l'intervento alle  sedute
          dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui
          ha sede la commissione tributaria; 
               z)   revisione   della   disciplina    dell'iscrizione
          provvisoria a ruolo ovvero del pagamento provvisorio  delle
          imposte accertate, coordinandola con la previsione  di  due
          gradi del giudizio. 
             2. I decreti legislativi di  cui  al  presente  articolo
          saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di
          concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. 
          Entro nove mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, il  Governo  invia  il  testo  dei  decreti
          legislativi alle Camere; la commissione parlamentare di cui
          all'art. 17, terzo comma, della legge 9  ottobre  1971,  n.
          825, nella composizione stabilita  dall'art.  1,  comma  4,
          della legge  29  dicembre  1987,  n.  550,  esprime,  entro
          sessanta giorni, il proprio parere. 
             3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, valutato in lire 170 miliardi annui  a  decorrere
          dall'anno 1993, si fa fronte  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge". 
             - Si trascrivono  rispettivamente,  i  testi  del  terzo
          comma dell'art. 17 della legge n. 825/1971, nonche' del 
          comma 4, dell'art. 1 della legge n. 550/1987: 
             "Il Governo della Repubblica  e'  delegato  ad  emanare,
          entro tre anni dall'entrata in  vigore  delle  disposizioni
          previste  dal  primo  comma  sentito  il  parere   di   una
          commissione parlamentare composta da nove senatori  e  nove
          deputati,  nominati,  su  richiesta  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri,  dai  Presidenti  delle  rispettive
          Assemblee, uno o piu' testi unici concernenti le norme ema-
          nate in base alla presente legge, nonche' quelle rimaste in
          vigore per le medesime  materie,  apportando  le  modifiche
          necessarie per  il  migliore  coordinamento  delle  diverse
          disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i
          principi e i criteri  direttivi  stabiliti  dalla  presente
          legge". 
             "4. La commissione  parlamentare  di  cui  all'art.  17,
          terzo comma,  della  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  e'
          composta da quindici senatori e quindici deputati  nominati
          dai Presidenti delle rispettive Assemblee in rappresentanza
          proporzionale dei gruppi parlamentari". 
          Nota all'art. 1: 
             - Il D.Lgs. n. 545/1992 e' pubblicato in  questo  stesso
          supplemento ordinario alla pag. 5.