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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1992, n. 521

Regolamento recante modificazioni alle modalità di espletamento del servizio dei vaglia postali interni.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/01/1993
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 19-1-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto-legge  23 aprile 1925, n. 520, convertito
dalla  legge  21  marzo  1926,  n.   597,   sul   nuovo   ordinamento
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n.
256,  concernente  il  regolamento  di esecuzione del libro terzo del
codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta);
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuta la  necessita'  di  provvedere  alla  modifica  di  alcune
modalita' di esecuzione del servizio dei vaglia interni;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 19 marzo 1992;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 ottobre 1992;
  Sulla proposta del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,
di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, dell'interno, di
grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e della difesa;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il testo dell'art. 32 del regolamento di  esecuzione  del  libro
terzo  del  codice  postale  e delle telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989,  n.  256,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  32  (Girate  sui  vaglia  ordinari  e  telegrafici). - 1. E'
consentita la cessione a terzi dei vaglia ordinari e telegrafici  per
mezzo  di  girate.  Non  sono  consentite  girate sui vaglia tratti a
favore dei militari  presenti  al  corpo  che  si  avvalgono  per  la
riscossione  della  modalita'  prevista  dal  comma  1  dell'art.  9;
parimenti non sono ammesse girate  sui  vaglia  interni,  ordinari  e
telegrafici, recanti la clausola
'non   trasferibile'   di   cui   all'art.  33,  nonche'  sui  vaglia
internazionali recanti la clausola 'ne payer qu'en main propre'.
   2. Le girate sono apposte nello spazio all'uopo riservato a  tergo
dei titoli.
   3.  L'indicazione  del  giratario  e la data, ove apposte, possono
essere stilate a penna,  a  macchina  o  con  l'uso  di  altri  mezzi
meccanici.  La  firma  del  girante  deve essere apposta a penna, per
esteso, e deve apparire leggibile. Se stilata in forma  abbreviata  o
comunque  non chiara, deve essere fatta seguire dall'indicazione, tra
parentesi, del nome e del cognome scritti in modo leggibile.
   4. Non sono ammesse girate fatte col segno di croce.".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla     promulgazione     delle     leggi
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.