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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 14-1-1993
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 1992; 
  Acquisito il parere delle Commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 1992; 
  ((Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'interno e delle finanze, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro;)) 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
               Istituzione dell'imposta - Presupposto 
  1. A decorrere dall'anno 1993 e' istituita l'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.). 
  2. Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati,  di  aree
fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello  Stato,
a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa.