stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 18 febbraio 1992, n. 491

Regolamento concernente integrazioni e modificazioni ai decreti ministeriali 4 dicembre 1985, 2 luglio 1986 e 28 maggio 1987 recanti: "Modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all'art. 13, secondo comma, lettera e), della legge 13 aprile 1985, n. 163, per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali".

note: Entrata in vigore del decreto: 24/12/1992
nascondi
Testo in vigore dal:  24-12-1992

IL MINISTRO

DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Visto l'art. 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativo all'istituzione presso la Sezione autonoma per il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro di un fondo destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi;
Visti i propri decreti 4 dicembre 1985, 2 luglio 1986 e 28 maggio 1987 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 293, n. 169 e n. 142 rispettivamente del 13 dicembre 1985, 23 luglio 1986 e 20 giugno 1987, con i quali sono state stabilite le modalità di utilizzazione e gestione del fondo;
Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modifiche alle disposizioni contenute nei predetti decreti;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;
Vista la nota n. 2454/GA31/14 del 17 maggio 1991 con cui, in conformità al disposto del terzo comma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il presente regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1985, come sostituito dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 luglio 1986, dopo le parole "pubblico spettacolo" sono aggiunte le seguenti: "con un numero di posti non inferiore a cento".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 163/1985 reca: "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo". Si trascrive il testo del secondo comma, lettera e), nonché del primo comma (richiamato dal secondo) del relativo art. 13:
"Fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi ed a tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle rela- tive leggi, ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell'art. 15, tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, del 25 per cento per le attività cinematografiche, del 15 per cento per le attività teatrali di prosa, dell'1,5 per cento per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 3,5 per cento è utilizzata per le finalità previste al secondo comma dell'art. 2 della presente legge.
Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:
a)-d) (omissis);
e) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la istituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del Fondo nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente del primo comma dell'art. 2 del D.M. 4 dicembre 1985 è il seguente: "Possono essere ammessi alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 gli esercenti o proprietari pubblici e privati, inclusi gli enti e gli altri soggetti di cui ai titoli II e III della legge 14 agosto 1967, n. 800, di sale di pubblico spettacolo, con un numero di posti non inferiori a cento, destinate a svolgere esclusivamente o prevalentemente attività teatrale e musicale".