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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 18 febbraio 1992, n. 491

Regolamento concernente integrazioni e modificazioni ai decreti ministeriali 4 dicembre 1985, 2 luglio 1986 e 28 maggio 1987 recanti: "Modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all'art. 13, secondo comma, lettera e), della legge 13 aprile 1985, n. 163, per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali".

note: Entrata in vigore del decreto: 24/12/1992
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Testo in vigore dal: 24-12-1992
                             IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto  l'art.  13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile
1985, n. 163, relativo all'istituzione presso la Sezione autonoma per
il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale  del  lavoro  di  un
fondo  destinato  alla  concessione di contributi in conto capitale a
favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali
e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il  rinnovo  degli
arredi;
  Visti  i  propri decreti 4 dicembre 1985, 2 luglio 1986 e 28 maggio
1987 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 293,  n.  169  e  n.  142
rispettivamente  del  13  dicembre  1985,  23 luglio 1986 e 20 giugno
1987, con i quali sono state stabilite le modalita' di  utilizzazione
e gestione del fondo;
  Ritenuta  la  necessita' di apportare integrazioni e modifiche alle
disposizioni contenute nei predetti decreti;
  Visto il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 22 aprile 1991;
  Vista  la  nota  n.  2454/GA31/14  del  17  maggio 1991 con cui, in
conformita' al disposto del terzo comma dell'art. 17 della  legge  23
agosto  1988,  n. 400, il presente regolamento e' stato comunicato al
Presidente del Consiglio dei Ministri;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale  4  dicembre
1985,  come  sostituito dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 luglio
1986, dopo le parole "pubblico spettacolo" sono aggiunte le seguenti:
"con un numero di posti non inferiore a cento".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - La legge n.  163/1985  reca:  "Nuova  disciplina  degli
          interventi  dello  Stato  a  favore  dello  spettacolo". Si
          trascrive il testo del secondo comma, lettera  e),  nonche'
          del  primo comma (richiamato dal secondo) del relativo art.
          13:
             "Fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della
          musica, del cinema, della prosa, delle attivita' circensi e
          dello spettacolo viaggiante, i criteri e le  procedure  per
          l'assegnazione   dei  contributi  e  dei  finanziamenti  ai
          destinatari  degli  stessi  rimangono quelli previsti dalle
          leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi  ed  a  tal
          fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il
          Consiglio  nazionale dello spettacolo, ove gia' costituito,
          e le competenti commissioni consultive previste dalle rela-
          tive leggi, ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di
          quanto previsto al quinto comma dell'art. 15, tra i settori
          di attivita' ed enti previsti  dalla  vigente  legislazione
          sullo  spettacolo,  in  ragione  del  42 per cento a favore
          degli   enti   autonomi   lirici   e   delle    istituzioni
          concertistiche   assimilate,   del  13  per  cento  per  le
          attivita' musicali di cui al  titolo  III  della  legge  14
          agosto  1967,  n.  800,  del  25 per cento per le attivita'
          cinematografiche,  del  15  per  cento  per  le   attivita'
          teatrali  di  prosa,  dell'1,5  per  cento per le attivita'
          circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua  quota  del
          3,5  per  cento  e' utilizzata per le finalita' previste al
          secondo comma dell'art. 2 della presente legge.
             Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:
              a)-d) (omissis);
              e) il 10  per  cento  della  quota  del  13  per  cento
          assegnata  alle  attivita' musicali e il 10 per cento della
          quota del 15 per cento assegnata alle attivita' teatrali di
          prosa sono utilizzati per la istituzione presso la  sezione
          autonoma  per il credito teatrale della Banca nazionale del
          lavoro di un fondo con  un  conferimento  annuale  di  pari
          importo,  da  utilizzare in parti uguali tra i due settori,
          destinato alla concessione di contributi in conto  capitale
          a  favore  di esercenti o proprietari pubblici o privati di
          sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle  strutture
          e  per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla
          pubblicazione della presente legge il Ministro del  turismo
          e  dello  spettacolo  stabilisce  con  proprio  decreto  le
          modalita' di utilizzazione e di gestione del Fondo  nonche'
          le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei
          finanziamenti".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
            - Il testo vigente del primo comma dell'art. 2 del D.M. 4
          dicembre 1985 e' il seguente: "Possono essere ammessi  alla
          concessione  dei contributi di cui al precedente art. 1 gli
          esercenti o proprietari pubblici  e  privati,  inclusi  gli
          enti  e  gli altri soggetti di cui ai titoli II e III della
          legge  14  agosto  1967,  n.  800,  di  sale  di   pubblico
          spettacolo,  con  un numero di posti non inferiori a cento,
          destinate  a  svolgere  esclusivamente  o   prevalentemente
          attivita' teatrale e musicale".