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MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DECRETO 6 luglio 1992, n. 467

Regolamento concernente l'ammissione al contributo statale e la determinazione della relativa misura degli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane, in attuazione all'art. 3, comma 2, della legge 28 giugno 1991, n. 208.

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Testo in vigore dal: 18-12-1992
                             IL MINISTRO
                  PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 28 giugno 1991, n. 208, recante "Interventi per la
realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane";
  Visto l'art. 3, comma  1,  della  predetta  legge  che  prevede  la
concessione  di  contributi in conto capitale a favore dei comuni che
realizzano, completano, ampliano o ristrutturano itinerari  ciclabili
o  ciclopedonali  mirati al decongestionamento del traffico veicolare
dei  centri  storici  anche  mediante  interscambio  con  sistemi  di
trasporto collettivo;
  Visto   l'art.  3,  comma  2,  della  medesima  legge  che  prevede
l'emanazione, da parte del Ministro per i problemi delle aree  urbane
di  concerto  con  il Ministro del tesoro, di apposito decreto con il
quale vengono fissati i criteri  per  l'ammissione  degli  stessi  al
contributo statale e per la determinazione della relativa misura;
  Considerata l'esigenza di disciplinare unitariamente la materia, in
relazione alle diverse determinazioni, fra loro connesse, da assumere
ai fini dell'ammissione a contributo degli interventi;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza
generale del 19 dicembre 1991;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  n.
41  del  16  gennaio  1992 effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della citata legge n. 400/1988;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          R e q u i s i t i
  1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 3 della
legge 28 giugno 1991, n. 208, il programma da  predisporre  ai  sensi
dell'art. 2 della medesima legge indica:
    a)  le  tipologie  dell'intervento,  ai  sensi  dell'art.  2  del
presente regolamento;
    b) la descrizione degli itinerari, le localizzazioni, i tracciati
plano-altimetrici  del  percorso,  le  condizioni   orografiche   del
territorio,  gli  eventuali  passaggi sotterranei o sopraelevati ed i
raccordi;
    c) le opere di protezione atte a  garantire  la  sicurezza  degli
utenti;
    d)  gli  impianti  di  illuminazione  e quelli per lo smaltimento
delle acque meteoriche nei recapiti esistenti;
    e) i tempi previsti per  la  progettazione  esecutiva  e  per  la
realizzazione dell'intervento;
    f) i piani economico-finanziari, con l'analisi costi-benefici;
    g)  le  modalita' per la verifica dello stato di attuazione e per
il collaudo delle opere;
    h)  le  misure   organizzative   ed   eventualmente   quelle   di
coordinamento  necessarie  per l'attuazione dell'intervento, anche ai
sensi dell'art. 4 della legge.
  2.   Ai   fini   della  ammissione  ai  contributi  sono  presi  in
considerazione, ai  sensi  dell'art.  2  della  legge,  soltanto  gli
interventi che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:
    a)  interventi  urgenti che abbiano influenza nella decongestione
di aree urbane ad alta intensita' di  traffico  veicolare  a  motore,
anche  mediante  interscambio  con  sistemi  di trasporto collettivo;
ovvero interventi di carattere intercomunale;
    b) interventi il cui rapporto  tra  i  costi  preventivati  ed  i
benefici stimati (sommatoria di ricavi, risparmi, costi cessanti piu'
altri  elementi  valutabili  ai  fini  ambientali, paesaggistici e di
disinquinamento) segni il piu' alto risultato dell'investimento;
    c) itinerari oggettivamente fruibili in relazione alle favorevoli
caratteristiche   orografiche   del   territorio,   con   particolare
riferimento   alle   condizioni   plano-altimetriche   (pendenze  non
superiori al 5% e comunque per tratti complessivamente non  superiori
al 5% della lunghezza dell'intero itinerario).
                               N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - Si trascrive il testo dell'intero art. 3  della  legge
          n.    208/1991,  recante interventi per la realizzazione di
          itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane:
             "Art. 3. - 1. Esaurita la procedura di cui  all'art.  2,
          il  Ministro  per  i  problemi  delle  aree  urbane,  entro
          sessanta giorni dall'approvazione del programma di  cui  al
          medesimo  articolo,  sentita la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          cui all'art. 12 della  legge  23  agosto  1988,  n.    400,
          determina   le  opere  e  gli  interventi  da  ammettere  a
          contributo in conto capitale, tenendo conto delle priorita'
          determinate sulla base dell'analisi costi-benefici. Per gli
          anni successivi al primo, il provvedimento di ammissione ai
          contributi sara' emanato tenendo  conto  del  rispetto  dei
          tempi  indicati  nel  programma  per la realizzazione degli
          interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al
          comma 4 dell'art. 2.
             2. I criteri per l'ammissione al  contributo  e  per  la
          determinazione  della  relativa  misura  sono stabiliti con
          decreto del Ministro per i problemi delle aree  urbane,  di
          concerto  con  il  Ministro del tesoro, entro trenta giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.
          L'ammissione  al  contributo e' disposta dal Ministro per i
          problemi delle aree urbane in misura non  superiore  all'80
          per cento del costo complessivo dell'opera.
             3.   L'erogazione   dei  contributi  in  conto  capitale
          previsti  dal  presente  articolo  viene  disposta   previa
          presentazione  degli  stati di avanzamento dei lavori ed in
          proporzione all'ammontare della relativa spesa".
             Il  testo  dell'art.  12   della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), soprarichiamato, e'
          il seguente:
             "Art. 12 (Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
          compiti  di  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione  agli indirizzi di politica generale suscettibili
          di incidere nelle materie di competenza regionale,  esclusi
          gli  indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
             2.  La  Conferenza  e'  convocata  dal  Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri  almeno  ogni sei mesi, ed in ogni
          altra  circostanza  in  cui  il   Presidente   lo   ritenga
          opportuno,   tenuto   conto   anche   delle  richieste  dei
          presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome.  Il
          Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri  presiede  la
          Conferenza,  salvo  delega  al  Ministro  per  gli   affari
          regionali  o,  se tale incarico non e' attribuito, ad altro
          Ministro. La Conferenza e' composta  dai  presidenti  delle
          regioni  a  statuto  speciale  e ordinario e dai presidenti
          delle province autonome. Il Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  invita  alle riunioni della Conferenza i Ministri
          interessati agli argomenti iscritti all'ordine del  giorno,
          nonche'  rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di
          enti pubblici.
             3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro per gli affari regionali.
             4.   Il  decreto  di  cui  al  comma  3  deve  prevedere
          l'inclusione nel contingente della segreteria di  personale
          delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
          economico  resta a carico delle regioni o delle province di
          provenienza.
             5. La Conferenza viene consultata:
               a) sulle linee generali dell'attivita'  normativa  che
          interessa  direttamente  le  regioni e sulla determinazione
          degli obiettivi di  programmazione  economica  nazionale  e
          della   politica   finanziaria  e  di  bilancio,  salve  le
          ulteriori attribuzioni previste in  base  al  comma  7  del
          presente articolo;
               b)  sui  criteri generali relativi all'esercizio delle
          funzioni statali di indirizzo e di  coordinamento  inerenti
          ai  rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome
          e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
          relativi  alla  elaborazione  ed  attuazione   degli   atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali;
               c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
             6. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  il
          Ministro  appositamente  delegato, riferisce periodicamente
          alla Commissione parlamentare per  le  questioni  regionali
          sulle attivita' della Conferenza.
             7.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro un anno
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          previo   parere   della  Commissione  parlamentare  per  le
          questioni regionali  che  deve  esprimerlo  entro  sessanta
          giorni  dalla  richiesta,  norme  aventi  valore  di  legge
          ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
          soppressione degli altri  organismi  a  composizione  mista
          Stato-regioni  previsti  sia  da leggi che da provvedimenti
          amministrativi in modo da  trasferire  alla  Conferenza  le
          attribuzioni  delle  commissioni,  con esclusione di quelle
          che operano sulla base di competenze  tecnico-scientifiche,
          e  rivedere  la  pronuncia  di  pareri  nelle  questioni di
          carattere  generale  per  le  quali  debbano  anche  essere
          sentite  tutte le regioni e province autonome, determinando
          le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la  cui
          formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
          delle province autonome".
             Il   termine  per  l'esercizio  della  delega  e'  stato
          prorogato al 31 dicembre 1989 dall'art.  6-  ter,  D.L.  30
          giugno 1989, n. 245.
           Note alle premesse:
             -  Per  il  testo dell'art. 3 della legge n. 208/1991 si
          veda in nota al titolo.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 3 della legge  n.  208/1991  si
          veda in nota al titolo.
             -  Gli  articoli  2 e 4 della medesima legge n. 208/1991
          sono cosi' formulati:
             "Art.  2.  -  1. Possono avvalersi dei benefici previsti
          dalla presente  legge  i  comuni  capoluoghi  di  provincia
          nonche'  quelli  individuati,  entro  sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge stessa,  con  decreto
          del  Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta
          delle  regioni  che  tenga  conto   delle   caratteristiche
          orografiche   del  territorio  comunale,  delle  condizioni
          ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico,
          della vocazione turistica e termale, nonche' della presenza
          di istituzioni  universitarie  o  scolastiche  a  carattere
          comprensoriale.  Qualora le regioni non presentino proposte
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge, i comuni non capoluogo di provincia aventi
          le caratteristiche sopra  indicate  sono  individuati,  nei
          successivi trenta giorni, dal Ministro per i problemi delle
          aree  urbane.  I  comuni  di  cui  al presente comma, entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge e tenuto conto di quanto previsto nei piani
          urbani del traffico, adottano per il  1992  e  il  1993  un
          programma   per   la   realizzazione,   l'ampliamento,   la
          ristrutturazione ed il completamento di itinerari ciclabili
          o pedonali,  comunali  o  intercomunali,  privilegiando  le
          realizzazioni  piu'  urgenti  per il decongestionamento dei
          centri  storici  dal  traffico   veicolare   a   motore   e
          l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo.
             2.  Il  programma dovra' descrivere gli itinerari che si
          intendono realizzare e indicare  la  localizzazione  ed  il
          tracciato  planialtimetrico  dei  percorsi,  gli  eventuali
          passaggi sotterranei o sopraelevati e le rampe di raccordo,
          le opere di protezione e gli impianti di illuminazione atti
          a garantire la sicurezza dell'accesso e  dell'utilizzazione
          del   percorso,  i  tempi  previsti  per  la  progettazione
          esecutiva, la messa a disposizione delle  aree  necessarie,
          la  esecuzione  dei  lavori, il piano economico-finanziario
          relativo alle opere previste, anche in termini  di  analisi
          di  costi-benefici,  gli  strumenti, i tempi e le modalita'
          per la verifica dello stato di attuazione e per il collaudo
          delle   opere,   nonche'   le   misure   organizzative   di
          coordinamento  e, in particolare, le intese, le convenzioni
          e gli accordi  attuativi  da  concludersi  tra  i  soggetti
          interessati.
             3. Entro il termine previsto dal comma 1, terzo periodo,
          il  programma  e'  trasmesso  alla  regione,  la quale, nei
          sessanta giorni successivi, lo approva e  lo  trasmette  al
          Ministro  per  i  problemi  delle  aree urbane indicando la
          priorita'  di  intervento.  La  mancata  deliberazione   di
          rigetto  da  parte  della  regione  nel termine di sessanta
          giorni equivale all'approvazione del programma medesimo. Il
          silenzio-approvazione e' attestato dal sindaco con apposito
          decreto ed e' comunicato dallo stesso  al  Ministro  per  i
          problemi  delle  aree  urbane  entro dieci giorni dalla sua
          formazione.
             4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i comuni di  cui
          al  comma  1  trasmettono alla regione ed al Ministro per i
          problemi delle aree urbane una relazione dettagliata  sullo
          stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno
          precedente,  unitamente ad eventuali proposte di modifica e
          di integrazione del programma. Per le  modificazioni  e  le
          integrazioni  dei programmi, anche oltre l'ambito temporale
          di riferimento  di  cui  al  comma  1,  terzo  periodo,  si
          applicano le procedure previste dalla presente legge.
             5.  Per le opere e gli interventi previsti dal programma
          si applicano le disposizioni contenute nell'art.  1,  commi
          primo, quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
             6. Le disposizioni della presente legge sono applicabili
          nelle  regioni a statuto speciale e nelle province autonome
          di Trento e di Bolzano, fatte  salve  le  disposizioni  dei
          rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione".
             "Art.  4.  - 1. Per la realizzazione delle opere e degli
          interventi  previsti  dalla  presente  legge  puo'   essere
          adottato  un  accordo  di  programma  ai sensi dell'art. 27
          della legge 8 giugno 1990, n. 142".
             - Il testo dell'art. 1, commi primo,  quarto  e  quinto,
          della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle procedure per la
          esecuzione  di  opere pubbliche e di impianti e costruzioni
          industriali), richiamato nell'art. 2 sopratrascritto, e' il
          seguente:
              "L'approvazione dei  progetti  di  opere  pubbliche  da
          parte dei competenti organi statali, regionali, delle prov-
          ince  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  degli altri enti
          territoriali equivale a dichiarazione di pubblica  utilita'
          e di urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse.
             Commi secondo e terzo (Omissis).
             Nei   casi  in  cui  lo  strumento  urbanistico  vigente
          contenga   destinazioni   specifiche   di   aree   per   la
          realizzazione   di   servizi   pubblici  l'approvazione  di
          progetti  di  opere  pubbliche  da  parte   del   consiglio
          comunale,   anche   se   non   conformi   alle   specifiche
          destinazioni di piano, non comporta necessita' di  varianti
          allo strumento urbanistico medesimo.
             Nel  caso  in  cui  le  opere ricadano su aree che negli
          strumenti  urbanistici  approvati  non  sono  destinate   a
          pubblici  servizi,  la deliberazione del consiglio comunale
          di  approvazione  del  progetto  costituisce  adozione   di
          variante   degli   strumenti   stessi,   non  necessita  di
          autorizzazione regionale preventiva e viene  approvata  con
          le  modalita'  previste  dagli  articoli 6 e seguenti della
          legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed
          integrazioni".
             -  Il  testo  dell'art.  27  della  legge  n.   142/1990
          (Ordinamento  delle autonomie locali), richiamato nell'art.
          4 di cui sopra, e' il seguente:
             "Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione
          e l'attuazione di opere, di interventi o  di  programmi  di
          intervento   che   richiedono,   per   la   loro   completa
          realizzazione, l'azione integrata e coordinata  di  comuni,
          di  province  e  regioni,  di  amministrazioni statali e di
          altri soggetti pubblici, o comunque di due  o  piu'  tra  i
          soggetti   predetti,  il  presidente  della  regione  o  il
          presidente  della provincia o il sindaco, in relazione alla
          competenza  primaria  o  prevalenti  sull'opera   o   sugli
          interventi  o  sui  programmi  di  intervento,  promuove la
          conclusione di un accordo di programma, anche su  richiesta
          di  uno  o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
          coordinamento delle azioni e per determinarne i  tempi,  le
          modalita',   il   finanziamento   ed  ogni  altro  connesso
          adempimento.
             2. L'accordo puo'  prevedere  altresi'  procedimenti  di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti.
             3.  Per  verificare  la   possibilita'   di   concordare
          l'accordo  di  programma,  il presidente della regione o il
          presidente  della  provincia  o  il  sindaco  convoca   una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate.
             4.  L'accordo,  consistente  nel  consenso unanime delle
          amministrazioni interessate, e' approvato con atto  formale
          del   presidente  della  regione  o  del  presidente  della
          provincia o del sindaco ed  e'  pubblicato  nel  Bollettino
          ufficiale  della regione.   L'accordo, qualora adottato con
          decreto del presidente della regione, produce  gli  effetti
          della  intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  determinando  le
          eventuali   e   conseguenti   variazioni   degli  strumenti
          urbanistici e sostituendo le concessioni  edilizie,  sempre
          che vi sia l'assenso del comune interessato.
             5.  Ove  l'accordo  comporti  variazione degli strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata dal consiglio comunale  entro  trenta  giorni  a
          pena di decadenza.
             6.   La   vigilanza   sull'esecuzione   dell'accordo  di
          programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
          svolti  da  un  collegio  presieduto  dal  presidente della
          regione o dal presidente della provincia o  dal  sindaco  e
          composto  da  rappresentanti degli enti locali interessati,
          nonche' dal commissario del Governo  nella  regione  o  dal
          prefetto   nella   provincia   interessata  se  all'accordo
          partecipano  amministrazioni  statali   o   enti   pubblici
          nazionali.
             7.  Allorche'  l'intervento o il programma di intervento
          comporti il concorso di due o  piu'  regioni  finitime,  la
          conclusione  dell'accordo  di  programma  e' promossa dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui   spetta
          convocare  la  Conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
          vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          ed  e'  composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
          hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al
          commissario del Governo ed al prefetto.
             8.  La disciplina di cui al presente articolo si applica
          a tutti gli accordi di programma previsti da leggi  vigenti
          relativi  ad opere, interventi o programmi di intervento di
          competenza delle regioni,  delle  province  o  dei  comuni,
          salvo  i  casi  in  cui  i relativi procedimenti siano gia'
          formalmente iniziati alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art.
          7 della legge 1  marzo 1986, n. 64".