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LEGGE 28 giugno 1991, n. 208

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.

note: Entrata in vigore della legge: 31/7/1991
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Testo in vigore dal:  31-7-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È costituito, presso il Ministero del tesoro, un fondo per il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali ai sensi della presente legge.
2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1992 e di lire 30 miliardi per il 1993.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.