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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1992, n. 457

Integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/11/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1993)
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Testo in vigore dal:  25-11-1992 al: 24-1-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni integrative dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
"1-bis. Ulteriore ambito di applicazione dell'amministrazione straordinaria. - Sono altresì soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese il cui stato di insolvenza sia determinato dall'obbligo di restituire allo Stato, ad enti pubblici, o a società a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato, e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire, in attuazione di decisioni di organi comunitari adottate in applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, sempre che occupino un numero di addetti non inferiore a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma.".
2. Restano soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese nei cui confronti la procedura stessa sia stata disposta nei periodi di vigenza dell'articolo 20 dei decreti-legge 1› marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, e 1› luglio 1992, n. 325, non convertiti nel termine costituzionale.