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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1992, n. 457

Integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/11/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1993)
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Testo in vigore dal: 25-11-1992
al: 24-1-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 30 gennaio  1979,  n.  26,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  integrative  dei  presupposti   per   l'amministrazione
straordinaria delle imprese in crisi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 novembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge  30  gennaio  1979,  n.  26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,  n.  95,  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: 
  "1-bis.  Ulteriore  ambito  di  applicazione   dell'amministrazione
straordinaria.  -  Sono   altresi'   soggette   alla   procedura   di
amministrazione straordinaria le imprese il cui stato  di  insolvenza
sia determinato  dall'obbligo  di  restituire  allo  Stato,  ad  enti
pubblici, o a societa' a prevalente partecipazione pubblica una somma
non inferiore al 51 per cento del capitale versato,  e  comunque  non
inferiore a 50 miliardi di lire, in attuazione di decisioni di organi
comunitari adottate in  applicazione  degli  articoli  92  e  93  del
trattato istitutivo della Comunita'  economica  europea,  sempre  che
occupino un  numero  di  addetti  non  inferiore  a  quanto  previsto
dall'articolo 1, primo comma.". 
  2. Restano soggette alla procedura di amministrazione straordinaria
le imprese nei cui confronti la procedura stessa sia  stata  disposta
nei periodi di vigenza dell'articolo 20 dei  decreti-legge  1›  marzo
1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, e 1› luglio 1992, n.  325,  non
convertiti nel termine costituzionale.