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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 agosto 1992, n. 396

Regolamento recante le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/10/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1999)
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Testo in vigore dal:  18-10-1992 al: 19-7-1994
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DELLE FINANZE, DELL'INTERNO E DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4, del predetto decreto- legge n. 419/1991, con il quale è stabilito che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate le modalità per la gestione del sopraindicato Fondo e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni;
Considerato che il medesimo art. 5, comma 4, dispone che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del presente decreto non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 913494 del 12 agosto 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento concernente la disciplina delle modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni:

Art. 1

Composizione del comitato
1. Il comitato previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172, di seguito denominata "legge", è presieduto dal presidente o, in sua vece, dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.
2. Fanno altresì parte del comitato di cui al comma 1:
a) cinque rappresentanti designati da ciascuno dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o, se si tratta di magistrati, a quella di magistrato di corte d'appello o equiparato;
b) tre membri nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione. Di tale nomina si dà atto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Ad eccezione dei membri indicati alla lettera b) del comma 2 che durano in carica un anno, i componenti il comitato nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati per una sola volta.
4. Il comitato di cui al comma 1 si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, di un ufficio di segreteria tecnica, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.
5. L'ufficio di segreteria tecnica è composto da tre rappresentanti, designati, rispettivamente, dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I componenti l'ufficio di segreteria tecnica sono nominati con lo stesso decreto di nomina dei membri del comitato e partecipano alle riunioni del comitato medesimo.