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DECRETO-LEGGE 29 settembre 1992, n. 393

Misure urgenti in materia di occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-9-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 novembre 1992, n. 460 (in G.U. 28/11/1992, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1998)
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Testo in vigore dal:  30-9-1992 al: 28-11-1992
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in favore degli addetti a settori produttivi caratterizzati da crisi occupazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Assunzioni nel pubblico impiego di lavoratori in cassa integrazione
1. In deroga all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di età, nel biennio 1992-1993, presso le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del Centro-Nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nei vari livelli funzionali, millecinquecento unità di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi. Tali dipendenti devono essere in possesso di profili professionali e qualifiche funzionali per il cui accesso è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le aziende di provenienza e sono indicati i criteri e le modalità delle assunzioni, ivi comprese quelle di verifica del possesso delle professionalità richieste mediante prove di selezione di idoneità. Le assunzioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle amministrazioni interessate, e con il consenso del dipendente. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento.