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DECRETO-LEGGE 29 settembre 1992, n. 393

Misure urgenti in materia di occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-9-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 novembre 1992, n. 460 (in G.U. 28/11/1992, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1998)
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Testo in vigore dal: 30-9-1992
al: 28-11-1992
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
in favore degli addetti a settori produttivi caratterizzati da  crisi
occupazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 settembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
 Assunzioni nel pubblico impiego di lavoratori in cassa integrazione 
  1. In deroga all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991,  n.  412,
possono essere assunte, anche  in  deroga  ai  limiti  di  eta',  nel
biennio  1992-1993,  presso  le  amministrazioni  statali  anche   ad
ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere
assegnate presso uffici situati nelle regioni del Centro-Nord, per la
copertura di  vacanze  in  organico  verificatesi  nei  vari  livelli
funzionali, millecinquecento unita' di personale  che  fruiscano  del
trattamento di integrazione salariale  straordinario,  dipendenti  da
aziende  per  le  quali  siano  state  accertate  le  condizioni   di
intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria da  almeno
dodici mesi. Tali dipendenti devono essere  in  possesso  di  profili
professionali e qualifiche funzionali per il cui accesso e' richiesto
un titolo di studio pari o  inferiore  al  diploma  di  scuola  media
superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su
proposta del Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale,  sono
stabilite le aziende di provenienza e sono indicati i  criteri  e  le
modalita' delle assunzioni,  ivi  comprese  quelle  di  verifica  del
possesso delle professionalita' richieste mediante prove di selezione
di idoneita'. Le assunzioni sono disposte con decreto del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  delle   amministrazioni
interessate,  e  con  il  consenso  del  dipendente.  Il  trattamento
economico spettante  e'  pari  a  quello  iniziale  delle  qualifiche
iniziali di inquadramento.