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MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 maggio 1992, n. 334

Regolamento recante la disciplina dell'albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti di impresa e le modalità della relativa vigilanza.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/7/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 28-7-1992
al: 31-12-1993
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                       IL MINISTRO DEL TESORO 
  Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 52, recante: "Disciplina  della
cessione dei crediti di impresa"; 
  Visto, in particolare, l'art. 2  della  predetta  legge,  il  quale
stabilisce che il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto  a
disciplinare  l'iscrizione  all'albo  delle  imprese  che  esercitano
l'attivita' di cessione dei crediti di impresa e la cancellazione dal
medesimo, nonche' le modalita' della vigilanza da parte  della  Banca
d'Italia sull'attivita' stessa e le relative sanzioni amministrative; 
  Visto il decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5  luglio  1991,   n.   197,   recante:
"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e  dei  titoli
al  portatore  nelle  transazioni  e  prevenire  l'utilizzazione  del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n.
350, recante: "Attuazione della direttiva in data  12  dicembre  1977
del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.   77/780   in   materia
creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74"; 
  Visto l'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281; 
  Vista la legge 24 novembre 1981, n.  689,  recante:  "Modifiche  al
sistema penale"; 
  Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  7  marzo  1938,  n.   141,   contenente
disposizioni per la difesa del risparmio e per  la  disciplina  della
funzione creditizia; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
concernente l'adozione dei regolamenti ministeriali; 
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  di  Stato  nell'adunanza
generale del 9 aprile 1992; 
  Vista la nota n. 775399 del 12 maggio 1992, con la quale  e'  stata
data al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  la  comunicazione
prevista dal citato art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.
400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                         Iscrizione all'albo 
  1.  I  soggetti,  diversi  dagli  enti  creditizi,  che   intendono
esercitare professionalmente l'attivita' di cessione  e  acquisto  di
crediti sorti  da  contratti  stipulati  dal  cedente  nell'esercizio
dell'impresa,   sono   iscritti,   su   domanda,   per    l'esercizio
dell'attivita', in un albo istituito presso la  Banca  d'Italia,  ove
ricorrano le condizioni  di  seguito  indicate,  ferme  le  altre  di
applicazione generale: 
    a) forma di societa'  o  di  ente,  pubblico  o  privato,  avente
personalita' giuridica; 
    b) capitale o fondo di dotazione di importo non  inferiore  a  10
volte il capitale minimo previsto per le societa' per azioni; 
    c) inclusione nell'oggetto sociale dell'attivita' di  cessione  e
acquisto di crediti di impresa; 
    d) possesso dei requisiti di esperienza di cui al successivo art.
2 da parte delle  persone  alle  quali,  per  legge  o  per  statuto,
spettano poteri di amministrazione, controllo e direzione; 
    e) possesso dei requisiti di onorabilita' di  cui  ai  successivi
articoli 2 e 3  da  parte  delle  persone  indicate  alla  precedente
lettera d), nonche' da parte dei dirigenti muniti di rappresentanza e
da parte  dei  partecipanti  al  capitale  e  al  fondo,  cosi'  come
individuati dall'art. 7 del decreto del Presidente  della  Repubblica
27 giugno 1985, n. 350. 
  2. Ai fini dell'iscrizione dovra'  altresi'  essere  presentato  un
programma di attivita' con l'indicazione dei settori di intervento  e
del tipo di operazioni e servizi offerti. 
  3. La Banca d'Italia, entro sessanta giorni dalla  ricezione  della
domanda,  iscrive  la  societa'  o  l'ente  all'albo  ovvero  rifiuta
l'iscrizione motivatamente, dandone comunicazione  agli  interessati.
Ove entro detto  termine  siano  richieste  all'istante  informazioni
complementari, il termine  stesso  e'  interrotto  e  dalla  data  di
ricezione di tali informazioni decorre un nuovo termine  di  sessanta
giorni. La Banca d'Italia fornisce indicazioni circa gli  adempimenti
per l'iscrizione all'albo.