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MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 maggio 1992, n. 334

Regolamento recante la disciplina dell'albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti di impresa e le modalità della relativa vigilanza.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/7/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  28-7-1992 al: 31-12-1993
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IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 52, recante: "Disciplina della cessione dei crediti di impresa";
Visto, in particolare, l'art. 2 della predetta legge, il quale stabilisce che il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a disciplinare l'iscrizione all'albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti di impresa e la cancellazione dal medesimo, nonché le modalità della vigilanza da parte della Banca d'Italia sull'attività stessa e le relative sanzioni amministrative;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, recante: "Attuazione della direttiva in data 12 dicembre 1977 del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74";
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: "Modifiche al sistema penale";
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'adozione dei regolamenti ministeriali;
Vista la nota n. 775399 del 12 maggio 1992, con la quale è stata data al Presidente del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dal citato art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Iscrizione all'albo
1. I soggetti, diversi dagli enti creditizi, che intendono esercitare professionalmente l'attività di cessione e acquisto di crediti sorti da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa, sono iscritti, su domanda, per l'esercizio dell'attività, in un albo istituito presso la Banca d'Italia, ove ricorrano le condizioni di seguito indicate, ferme le altre di applicazione generale:
a) forma di società o di ente, pubblico o privato, avente personalità giuridica;
b) capitale o fondo di dotazione di importo non inferiore a 10 volte il capitale minimo previsto per le società per azioni;
c) inclusione nell'oggetto sociale dell'attività di cessione e acquisto di crediti di impresa;
d) possesso dei requisiti di esperienza di cui al successivo art. 2 da parte delle persone alle quali, per legge o per statuto, spettano poteri di amministrazione, controllo e direzione;
e) possesso dei requisiti di onorabilità di cui ai successivi articoli 2 e 3 da parte delle persone indicate alla precedente lettera d), nonché da parte dei dirigenti muniti di rappresentanza e da parte dei partecipanti al capitale e al fondo, così come individuati dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.
2. Ai fini dell'iscrizione dovrà altresì essere presentato un programma di attività con l'indicazione dei settori di intervento e del tipo di operazioni e servizi offerti.
3. La Banca d'Italia, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, iscrive la società o l'ente all'albo ovvero rifiuta l'iscrizione motivatamente, dandone comunicazione agli interessati.
Ove entro detto termine siano richieste all'istante informazioni complementari, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre un nuovo termine di sessanta giorni. La Banca d'Italia fornisce indicazioni circa gli adempimenti per l'iscrizione all'albo.