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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1992, n. 300

Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/06/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1998)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-6-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  che
demanda ad un apposito regolamento la determinazione delle  attivita'
private, soggette nella vigente disciplina al previo conseguimento di
autorizzazioni o di  altri  atti  di  consenso,  che  possano  essere
intraprese a seguito di denuncia di inizio da parte dell'interessato; 
  Visto, altresi', l'art. 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990,  n.
241, che demanda ad apposito regolamento la determinazione  dei  casi
in cui la domanda di rilascio di autorizzazione, licenza, nulla osta,
o altro atto di assenso comunque  denominato,  si  considera  accolta
qualora all'interessato non  venga  comunicato  il  provvedimento  di
diniego nel termine fissato; 
  Ritenuto, a tal fine,  di  procedere  all'emanazione  di  un  unico
regolamento; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
1989 con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato,  tra
l'altro, delegato ad esercitare le attribuzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri in applicazione alla legge 29 marzo  1983,  n.
93, e a provvedere agli adempimenti concernenti il  pubblico  impiego
attribuiti dalla legge al Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  Sentite le competenti commissioni del  Senato  della  Repubblica  e
della Camera dei deputati, rispettivamente in data 22  e  30  gennaio
1992; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nella  adunanza
generale del 6 febbraio 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 aprile 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "legge"
si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241. 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  Il  testo  degli  articoli  19  e  20  della legge n.
          241/1990  (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi) e' il seguente:
             "Art. 19. - 1. Con regolamento  adottato  ai  sensi  del
          comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
          emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  legge  e   previo   parere   delle
          competenti  commissioni  parlamentari,  sono  determinati i
          casi  in   cui   l'esercizio   di   un'attivita'   privata,
          subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla
          osta,   permesso   o   altro   atto  di  consenso  comunque
          denominato, puo' essere intrapreso su  denuncia  di  inizio
          dell'attivita'    stessa    da    parte    dell'interessato
          all'amministrazione  competente.  In   tali   casi   spetta
          all'amministrazione   competente  verificare  d'ufficio  la
          sussistenza  dei  presupposti  e  dei  requisiti  di  legge
          richiesti  e  disporre,  se  del  caso,  con  provvedimento
          motivato, il divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e  la
          rimozione  dei  suoi  effetti,  salvo  che,  ove  cio'  sia
          possibile, l'interessato non  provveda  a  conformare  alla
          normativa  vigente  detta attivita' ed i suoi effetti entro
          il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
             2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati
          i   casi   in   cui   all'attivita'   puo'   darsi   inizio
          immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero
          dopo  il  decorso  di  un  termine fissato per categorie di
          atti, in relazione  alla  complessita'  degli  accertamenti
          richiesti.
             3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma
          1, il parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio
          di  Stato  deve  essere  reso  entro  sessanta giorni dalla
          richiesta.  Decorso  tale  termine,  il   Governo   procede
          comunque all'adozione dell'atto.
             4.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano
          nei  casi  in  cui  il  rilascio   dell'atto   di   assenso
          dell'amministrazione         dipenda         esclusivamente
          dall'accertamento   dei   presupposti   e   dei   requisiti
          prescritti,  senza l'esperimento di prove a cio' destinate,
          non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per
          il rilascio dell'atto stesso  e  in  ogni  caso  non  possa
          derivare   pregiudizio  alla  tutela  dei  valori  storico-
          artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela
          del lavoratore sul luogo di lavoro.
             5.  Restano  ferme  le  norme  attualmente  vigenti  che
          stabiliscono   regole  analoghe  o  equipollenti  a  quelle
          previste dal presente articolo.
             Art. 20 - 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma
          2 dell'art. 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  da
          emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  legge  e   previo   parere   delle
          competenti  commissioni  parlamentari,  sono  determinati i
          casi in cui la domanda di rilascio di  una  autorizzazione,
          licenza,  abilitazione,  nulla osta, permesso od altro atto
          di consenso comunque denominato,  cui  sia  subordinato  lo
          svolgimento  di  un'attivita' privata, si considera accolta
          qualora   non   venga   comunicato    all'interessato    il
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
          categorie di  atti,  in  relazione  alla  complessita'  del
          rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento.
          In   tali   casi,  sussistendone  le  ragioni  di  pubblico
          interesse,   l'amministrazione  competente  puo'  annullare
          l'atto di assenso illegittimamente formata, salvo che,  ove
          cio'  sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi
          entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
             2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma
          1, il parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio
          di Stato deve  essere  reso  entro  sessanta  giorni  dalla
          richiesta.   Decorso   tale  termine,  il  Governo  procede
          comunque all'adozione dell'atto.
             3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che
          stabiliscono  regole  analoghe  o  equipollenti  a   quelle
          previste dal presente articolo".
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Per  il  testo  degli articoli 19 e 20 della legge n.
          241/1990 si veda in nota al titolo.
             - Il comma  2  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             -  Il  D.P.C.M.  4 agosto 1989 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  220  del  20
          settembre 1989.
             -  La  legge  n. 93/1983 e' la legge quadro sul pubblico
          impiego.
          Nota all'art. 1:
             - Per il titolo della legge n. 241/1990 si veda in  nota
          al titolo.