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DECRETO-LEGGE 26 maggio 1992, n. 299

Misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-5-1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/09/1992)
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Testo in vigore dal: 26-5-1992
al: 25-7-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti l'organizzazione della  presidenza  italiana
dell'Unione dell'Europa Occidentale, la proroga del funzionamento del
Comitato interministeriale di coordinamento per gli accordi di Osimo,
il finanziamento delle elezioni del Consiglio generale degli italiani
all'estero e  della  partecipazione  italiana  al  programma  Eureka,
nonche' relative all'attivita' dell'Agenzia spaziale italiana; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 maggio 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio
e della  programmazione  economica,  del  tesoro,  per  gli  italiani
all'estero  e  l'immigrazione  e  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica; 
 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
       Presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale 
 
  1.  Per  l'organizzazione  della  presidenza  italiana  dell'Unione
dell'Europa Occidentale (UEO) dal 1' luglio 1992 al 30 giugno 1993 e'
istituita per la durata massima di ventiquattro mesi una  delegazione
nominata con decreto del Ministro degli affari  esteri,  di  concerto
con i Ministri del tesoro e della difesa. 
  2. Per la composizione e  il  funzionamento  della  delegazione  si
applica l'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto  e  quinto,  della
legge 5 giugno 1984, n.  208.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'
connesse alla presidenza e per la gestione delle relative spese,  che
gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari  esteri,
si applicano le disposizioni  dei  commi  secondo,  terzo,  quarto  e
quinto dell'articolo 1 della citata legge n. 208. 
  3. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 3.800 milioni per il 1992 e in  lire  1.225  milioni
per il 1993, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1992-1994,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno   finanziario   1992,   all'uopo   parzialmente    utilizzando
l'accantonamento "Interventi vari di competenza del  Ministero  degli
affari esteri".