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LEGGE 5 giugno 1984, n. 208

Organizzazione e finanziamento del semestre di presidenza italiana della CEE.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
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Testo in vigore dal:  22-6-1984

Art. 2


Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e di concerto con quello del tesoro, sarà istituita di volta in volta, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, la "Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee", cui spetterà il compito di assolvere a tutti gli adempimenti necessari per il buon esito della Presidenza stessa e la cui composizione verrà definita con lo stesso decreto.
Per l'assegnazione alla delegazione di cui al precedente comma potranno essere collocati a disposizione con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa, fino ad un massimo di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, in deroga a quanto previsto ed in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Per lo stesso periodo potranno essere collocati fuori ruolo, a disposizione del Ministero degli affari esteri, ai sensi della presente legge, fino ad un massimo di sette funzionari appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato da assegnarsi alla predetta delegazione.
Resta comunque a carico delle amministrazioni di provenienza dei predetti il trattamento economico metropolitano.
Per fronteggiare tempestivamente gli indifferibili adempimenti connessi con la gestione della presidenza italiana, i componenti la delegazione, nel territorio nazionale, nel limite di un contingente di venti unità, possono essere autorizzati annualmente, in deroga alle disposizioni vigenti, a svolgere lavoro straordinario entro un numero massimo di prestazioni orarie da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, comprensive di ogni altra maggiore prestazione eccedente l'orario d'obbligo resa a qualsiasi titolo nel periodo autorizzato.
Ai componenti la delegazione che si recano all'estero viene corrisposta per l'intera durata della missione la maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la generalità del personale statale in luogo dell'aumento del 30 per cento, di cui all'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, ed in deroga ai limiti di durata previsti dallo stesso articolo 3 e dal successivo articolo 7 del predetto regio decreto.