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DECRETO-LEGGE 26 maggio 1992, n. 299

Misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-5-1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/09/1992)
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Testo in vigore dal:  26-5-1992 al: 25-7-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'organizzazione della presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale, la proroga del funzionamento del Comitato interministeriale di coordinamento per gli accordi di Osimo, il finanziamento delle elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero e della partecipazione italiana al programma Eureka, nonché relative all'attività dell'Agenzia spaziale italiana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, per gli italiani all'estero e l'immigrazione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale
1. Per l'organizzazione della presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) dal 1' luglio 1992 al 30 giugno 1993 è istituita per la durata massima di ventiquattro mesi una delegazione nominata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.
2. Per la composizione e il funzionamento della delegazione si applica l'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 5 giugno 1984, n. 208. Per lo svolgimento delle attività connesse alla presidenza e per la gestione delle relative spese, che gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della citata legge n. 208.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.800 milioni per il 1992 e in lire 1.225 milioni per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri".