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DECRETO-LEGGE 26 marzo 1992, n. 244

Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonchè altre disposizioni tributarie e finanziarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/03/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1993)
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Testo in vigore dal:  27-3-1992 al: 25-5-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro il 15 giugno 1992, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di presentazione delle richieste e le procedure per il riscontro dei crediti di cui al comma 1. Le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 15 ottobre 1992 con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1992 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.
3. Per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato con godimento 1' gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 7.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1992, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Con lo stesso decreto sono deter- minate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al comma 2.
4. Al rimborso dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta si provvede, per quanto riguarda i crediti per imposte sui redditi, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comprese le disposizioni introdotte con il presente articolo, e, per quanto riguarda i crediti per imposta sul valore aggiunto, a norma del comma 5.
5. Per i rimborsi dei crediti per imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, di cui al comma 4, gli uffici provvedono mediante emissione di ordinativi di contabilità speciale firmati dal capo dell'ufficio e dal cassiere titolare, intestati agli aventi diritto.
I titoli di spesa sono emessi sulla base di apposito verbale di liquidazione predisposto dal reparto amministrativo, firmato dal capo dell'ufficio. Al rimborso dell'imposta e al pagamento degli interessi si provvede contestualmente utilizzando i fondi della riscossione. Le procedure semplificate di riscontro finalizzate alla sollecita esecuzione dei rimborsi sono eseguite in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992. La disposizione prevista dal comma 4 dell'articolo 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si applica anche al pagamento degli interessi relativi ai rimborsi afferenti gli anni 1986 e 1987.
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.";
b) il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: "I vaglia cambiari sono riscuotibili presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, previo avviso al domicilio degli aventi diritto, ovvero, se di importo non superiore a 10 milioni di lire, sono spediti per raccomandata dalla predetta sezione di tesoreria provinciale all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.".
7. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma, lettere a), d) ed e), dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono utilizzare le eccedenze di credito, se superiori a lire cinque milioni e non richieste a rimborso, risultanti dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni di imposta successivi all'anno 1991, per effettuare acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche, senza applicazione dell'imposta.
Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 maggio 1992, saranno stabiliti gli adempimenti e le modalità da osservare per avvalersi della disposizione recata dal presente comma. Coloro che, non trovandosi nelle condizioni richieste, si avvalgono delle disposizioni recate dal presente comma sono soggetti alla sanzione prevista nell'articolo 46, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
8. Al primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente numero:
"7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio, di cui all'articolo 74- ter, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;".
9. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Paesi esteri ed organizzazioni internazionali, inerenti e connesse alla partecipazione all'Esposizione internazionale specializzata "Colombo '92", non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Non sono in ogni caso soggetti all'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti al demanio statale delle opere di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 373.
10. La disposizione di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, si applica anche ai ruoli resi esecutivi anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 417 del 1991.
11. Per la prosecuzione dei lavori di costruzione della diga di Ravedis è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi nel 1992 e di lire 25 miliardi nel 1993. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota".