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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 2 luglio 1991, n. 451

Regolamento concernente il funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/3/1992
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Testo in vigore dal: 25-3-1992
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista  la  legge  18  maggio  1989,  n.  183,  recante norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
  Visto, in particolare, l'art. 6 della citata legge che  dispone  la
istituzione,  presso  il  Ministero dei lavori pubblici, del Comitato
nazionale per  la  difesa  del  suolo,  quale  organo  di  consulenza
tecnico-scientifica  nella  materia  disciplinata dalla stessa legge,
presieduto dal Ministro dei lavori pubblici  e  composto  da  esperti
designati  dai  Ministeri, dalle regioni e province autonome, nonche'
dagli enti ivi indicati, oltre che dai membri  di  diritto  precisati
nella stessa disposizione;
  Visto  lo  stesso  art.  6 che fissa le procedure e le modalita' di
costituzione del medesimo Comitato, la relativa durata in carica e le
strutture di supporto tecnico-organizzativo e di avvalimento;
  Visto, inoltre, il comma 6 della stessa disposizione che stabilisce
che il Comitato disciplini il proprio funzionamento, prevedendo anche
la costituzione di  sottocommissioni,  con  apposito  regolamento  da
approvarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici;
  Visti  gli  articoli  5,  lettera b), e 7 della richiamata legge 18
maggio 1989, n. 183;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15
dicembre 1989, e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, che, all'art. 2, ha integrato
la composizione del Comitato in argomento;
  Viste le risultanze dei lavori del Comitato nazionale per la difesa
del  suolo  e le relative determinazioni in ordine alla definizione e
all'adozione del proprio regolamento di funzionamento, risultanti dal
verbale della riunione tenutasi in data 18 settembre 1990;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 7 marzo 1991;
  Vista  la  comunicazione  inviata  al  Presidente del Consiglio dei
Ministri con nota n. 209 del 16 aprile 1991;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 6, della legge  18
maggio  1989,  n.  183,  e'  approvato  e  reso  esecutivo l'allegato
regolamento recante  la  disciplina  di  funzionamento  del  Comitato
nazionale  per  la  difesa  del  suolo,  che  fa parte integrante del
presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
   Roma, 2 luglio 1991
                                                Il Ministro: PRANDINI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1991
  Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 93
            AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
                                NOTE AL DECRETO
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  degli  articoli  5,  6  e 7 della legge n.
          183/1989 e' il seguente:
             "Art. 5 (come  modificato  dall'art.  1  della  legge  7
          agosto  1990,  n. 253) (Competenze del Ministero dei lavori
          pubblici  e  del  Ministero   dell'ambiente).   -   1.   Le
          attribuzioni  statali  previste  dalla  presente legge sono
          svolte sotto la responsabilita'  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici   e   del   Ministro   dell'ambiente,  secondo  le
          rispettive competenze.
             2. Il Ministro dei lavori pubblici:
               a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per
          la  difesa  del  suolo  ai  fini  dell'adozione,  ai  sensi
          dell'art.   4,   degli  indirizzi  e  dei  criteri  per  lo
          svolgimento  del  servizio   di   polizia   idraulica,   di
          navigazione  interna,  di  piena  e  di  pronto  intervento
          idraulico e per la realizzazione, gestione  e  manutenzione
          delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
               b)   provvede   al   soddisfacimento   delle  esigenze
          organizzative  necessarie  al  funzionamento  del  Comitato
          nazionale  per  la  difesa  del  suolo,  le  cui  spese  di
          carattere obbligatorio sono poste a carico dello  stato  di
          previsione della spesa del Ministero;
              c)  predispone  la relazione sull'uso del suolo e sulle
          condizioni dell'assetto  idrogeologico,  da  allegare  alla
          relazione  sullo  stato  dell'ambiente  di  cui all'art. 1,
          comma 6, della legge 8 luglio  1986,  n.  349,  nonche'  la
          relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali
          di  intervento,  di  cui  all'art.  25,  da  allegare  alla
          relazione previsionale e programmatica, ai sensi  dell'art.
          29  della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e
          sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la  relazione
          sullo  stato  dell'ambiente  sono  redatte  avvalendosi dei
          servizi tecnici nazionali;
               d) provvede, in tutti i bacini di rilievo nazionale  e
          a   mezzo   del  Magistrato  alle  acque  di  Venezia,  del
          Magistrato  per  il  Po  di  Parma  e  dei   provveditorati
          regionali   alle   opere   pubbliche,  alla  progettazione,
          realizzazione  e  gestione  delle   opere   idrauliche   di
          competenza   statale,  nonche'  alla  organizzazione  e  al
          funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di  pronto
          intervento di propria competenza;
               e)  opera,  ai  sensi  dell'art. 2, commi 5 e 6, della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e
          di intesa con il Ministro dell'ambiente per  assicurare  il
          coordinamento,  ad  ogni  livello  di pianificazione, delle
          funzioni  di  difesa  del  suolo  con gli interventi per la
          tutela e  l'utilizzazione  delle  acque  e  per  la  tutela
          dell'ambiente.
             3.  Il  Ministro  dell'ambiente  provvede, nei bacini di
          rilievo nazionale ed  interregionale,  all'esercizio  delle
          funzioni amministrative di competenza statale in materia di
          tutela  dall'inquinamento  e  di  smaltimento  dei rifiuti,
          anche per gli aspetti di rilevanza ambientale  di  cui,  in
          particolare, all'art. 3, comma 1, lettere a) ed h)".
             "Art.  6  (come  modificato  dall'art.  2  della legge 7
          agosto 1990, n. 253) (Comitato nazionale per la difesa  del
          suolo:  istituzione e compiti). - 1. E' istituito presso il
          Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per  la
          difesa del suolo.
             2.  Detto  Comitato,  presieduto dal Ministro dei lavori
          pubblici, e' composto da esperti nel settore  della  difesa
          del  suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori
          pubblici, in ragione di:
               a) due rappresentanti di ciascuno  dei  Ministeri  dei
          lavori  pubblici,  dell'ambiente e dell'agricoltura e delle
          foreste;
              b)  un  rappresentante   di   ciascuno   dei   seguenti
          Ministeri:  per i beni culturali e ambientali; del bilancio
          e della  programmazione  economica;  dei  trasporti;  della
          sanita';   della  marina  mercantile;  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato; delle  finanze;  del  tesoro;
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
          nonche'  dei Ministri per il coordinamento della protezione
          civile; per gli interventi straordinari nel  Mezzogiorno  e
          per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
              c)  un  rappresentante  di  ciascuno dei seguenti enti:
          Consiglio nazionale delle ricerche  (CNR);  Ente  nazionale
          per  l'energia  elettrica  (ENEL);  Ente  nazionale  per la
          ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie
          alternative (ENEA);
               d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle
          province autonome di Trento e di Bolzano;
               e) un rappresentante, per ciascuno,  dell'Associazione
          nazionale  comuni  italiani  (ANCI),  dell'Unione  province
          italiane (UPI) e  dell'Unione  nazionale  comuni  comunita'
          enti montani (UNCEM);
               f)  uno  designato  dal  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,    per     il     profilo     dell'organizzazione
          amministrativa.
             3.  Del  Comitato,  altresi',  fanno parte il presidente
          generale ed il presidente della IV  sezione  del  Consiglio
          superiore   dei   lavori  pubblici,  nonche'  il  direttore
          generale della difesa del suolo del  Ministero  dei  lavori
          pubblici,  di  cui all'art. 7, ed il direttore del servizio
          prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del
          Ministero dell'ambiente.
             4.  Il  Comitato  e' costituito su proposta del Ministro
          dei  lavori  pubblici  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri e dura in carica cinque anni. Con le
          medesime  modalita'  si procede alla eventuale sostituzione
          di componenti.
             5. Qualora entro il  termine  di  novanta  giorni  dalla
          richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma
          2,  siano  pervenute le designazioni di almeno la meta' dei
          componenti, il Comitato si intende comunque  costituito  ed
          e' abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri
          designati.   Alle   necessarie  integrazioni  provvede  con
          successivi  decreti  il  Presidente   del   Consiglio   dei
          Ministri.
             6.  Con  apposito regolamento, approvato con decreto del
          Ministro dei lavori pubblici,  il  Comitato  disciplina  il
          proprio  funzionamento, prevedendo anche la costituzione di
          sottocommissioni.   Per   l'espletamento   delle    proprie
          attribuzioni,  si avvale della segreteria di cui all'art. 7
          e dei servizi tecnici di cui all'art. 9.
             7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni,
          anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo  e
          coordinamento  di  cui all'art. 4, in ordine alle attivita'
          ed alle finalita' della presente legge, ed  ogni  qualvolta
          ne  e'  richiesto  dal  Ministro  dei  lavori  pubblici. In
          particolare:
               a) formula proposte per  l'adozione  degli  indirizzi,
          dei metodi e dei criteri di cui al predetto art. 4;
               b)   formula  proposte  per  il  costante  adeguamento
          scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici  nazionali
          e  del  loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli
          uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attivita'
          di rilevazione, studio e ricerca  in  materie  riguardanti,
          direttamente  o indirettamente, il settore della difesa del
          suolo;
                c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai  fini
          della  loro  conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui
          all'art. 4;
               d)   esprime   pareri   sulla    ripartizione    degli
          stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra
          i  soggetti  preposti  all'attuazione  delle  opere e degli
          interventi individuati dai piani di bacino;
               e) esprime  pareri  sui  programmi  di  intervento  di
          competenza statale per i bacini di rilievo nazionale".
             "Art.  7  (Direzione generale della difesa del suolo). -
          1. La direzione  generale  delle  acque  e  degli  impianti
          elettrici  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  assume la
          denominazione di direzione generale della difesa del  suolo
          ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale
          per  la  difesa  del  suolo,  oltre  a  quelle  gia' di sua
          competenza e a quelle attribuite al  Ministero  dei  lavori
          pubblici dall'art. 5.
             2.  Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per
          la  difesa  del  suolo  sono  esercitate,  per  le  materie
          concernenti  la  difesa  delle acque dall'inquinamento, dal
          servizio  prevenzione  degli  inquinamenti  e   risanamento
          ambientale del Ministero dell'ambiente.
             3.  Con  decreto  del  Ministro  dei  lavori pubblici si
          provvede, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  alla  organizzazione della
          direzione generale della difesa del suolo, dotandola  delle
          strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle
          risorse   necessari,  tra  l'altro,  a  garantire  il  piu'
          efficace supporto dell'attivita' del Comitato nazionale per
          la difesa del suolo".
             - Con D.P.C.M. 15 dicembre 1989 e'  stato  istituito  il
          Comitato  nazionale  per  la difesa del suolo e ne e' stata
          determinata la composizione.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 6 della legge  n.  183/1989  si
          veda in nota alle premesse.