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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 2 luglio 1991, n. 451

Regolamento concernente il funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/3/1992
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Testo in vigore dal:  25-3-1992

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
Visto, in particolare, l'art. 6 della citata legge che dispone la istituzione, presso il Ministero dei lavori pubblici, del Comitato nazionale per la difesa del suolo, quale organo di consulenza tecnico-scientifica nella materia disciplinata dalla stessa legge, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici e composto da esperti designati dai Ministeri, dalle regioni e province autonome, nonché dagli enti ivi indicati, oltre che dai membri di diritto precisati nella stessa disposizione;
Visto lo stesso art. 6 che fissa le procedure e le modalità di costituzione del medesimo Comitato, la relativa durata in carica e le strutture di supporto tecnico-organizzativo e di avvalimento;
Visto, inoltre, il comma 6 della stessa disposizione che stabilisce che il Comitato disciplini il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni, con apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici;
Visti gli articoli 5, lettera b), e 7 della richiamata legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1989, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, che, all'art. 2, ha integrato la composizione del Comitato in argomento;
Viste le risultanze dei lavori del Comitato nazionale per la difesa del suolo e le relative determinazioni in ordine alla definizione e all'adozione del proprio regolamento di funzionamento, risultanti dal verbale della riunione tenutasi in data 18 settembre 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 7 marzo 1991;
Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 209 del 16 aprile 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è approvato e reso esecutivo l'allegato regolamento recante la disciplina di funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 2 luglio 1991

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 2 luglio 1991 Il Ministro: PRANDINI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1991

Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 93

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE AL DECRETO
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 5, 6 e 7 della legge n. 183/1989 è il seguente:
"Art. 5 (come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 253) (Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente). - 1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze.
2. Il Ministro dei lavori pubblici:
a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'art. 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;
c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'art. 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'art. 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;
d) provvede, in tutti i bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonché alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza;
e) opera, ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.
3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'art. 3, comma 1, lettere a) ed h)".
"Art. 6 (come modificato dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 253) (Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti). - 1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo.
2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, è composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:
a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste;
b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; nonché dei Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti:
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL); Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);
d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
e) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM);
f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per il profilo dell'organizzazione amministrativa.
3. Del Comitato, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché il direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'art. 7, ed il direttore del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.
4. Il Comitato è costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.
5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri.
6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'art. 7 e dei servizi tecnici di cui all'art. 9.
7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4, in ordine alle attività ed alle finalità della presente legge, ed ogni qualvolta ne è richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare:
a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto art. 4;
b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;
c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'art. 4;
d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;
e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale".
"Art. 7 (Direzione generale della difesa del suolo). - 1. La direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di direzione generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle già di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'art. 5.
2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono esercitate, per le materie concernenti la difesa delle acque dall'inquinamento, dal servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.
3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della direzione generale della difesa del suolo, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il più efficace supporto dell'attività del Comitato nazionale per la difesa del suolo".
- Con D.P.C.M. 15 dicembre 1989 è stato istituito il Comitato nazionale per la difesa del suolo e ne è stata determinata la composizione.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 6 della legge n. 183/1989 si veda in nota alle premesse.