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LEGGE 7 agosto 1990, n. 253

Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

note: Entrata in vigore della legge: 18/9/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/1991)
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Testo in vigore dal:  18-9-1990

Art. 2

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituita dalla seguente:
"b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; nonché dei Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;".
Nota all'art. 2, comma 1:
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 183/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 6 (Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti). - 1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo.
2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, è composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:
a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste;
b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; nonché dei Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti:
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL); Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);
d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
e) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM);
f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per il profilo dell'organizzazione amministrativa.
3. Del Comitato, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché il direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'art. 7, ed il direttore del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.
4. Il Comitato è costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.
5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri.
6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'art. 7 e dei servizi tecnici di cui all'art. 9.
7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4, in ordine alle attività ed alle finalità della presente legge, ed ogni qualvolta ne è richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare:
a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto art. 4;
b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;
c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'art. 4;
d) esprirme pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;
e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale".