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LEGGE 7 agosto 1990, n. 253

Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

note: Entrata in vigore della legge: 18/9/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/1991)
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Testo in vigore dal: 18-9-1990
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989,  n.  183,
e' sostituito dal seguente: 
  "2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
il Comitato dei Ministri  per  i  servizi  tecnici  nazionali  e  gli
interventi  nel  settore  della  difesa  del  suolo.   Il   Comitato,
presieduto dal Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o,  su  sua
delega, da un Ministro membro del Comitato stesso,  e'  composto  dai
Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle
foreste, per  il  coordinamento  della  protezione  civile,  per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali  ed
i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali". 
  2. All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
  "4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento  di  cui
al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano". 
  3. Nella lettera d) del comma 2  dell'articolo  5  della  legge  18
maggio 1989, n. 183, la parola "nei" e'  sostituita  dalle  seguenti:
"in tutti i". 
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989,  n.  183,
e' sostituito dal seguente: 
  "2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
il Comitato dei Ministri  per  i  servizi  tecnici  nazionali  e  gli
interventi  nel  settore  della  difesa  del  suolo.   Il   Comitato,
presieduto dal Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o,  su  sua
delega, da un Ministro membro del Comitato stesso,  e'  composto  dai
Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle
foreste, per  il  coordinamento  della  protezione  civile,  per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali  ed
i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali". 
  2. All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
  "4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento  di  cui
al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano". 
  3. Nella lettera d) del comma 2  dell'articolo  5  della  legge  18
maggio 1989, n. 183, la parola "nei" e'  sostituita  dalle  seguenti:
"in tutti i".