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LEGGE 7 febbraio 1992, n. 150

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonchè norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 8/3/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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Testo in vigore dal:  8-3-1992 al: 13-3-1993
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Art. 1

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art
1.
1. A chiunque contravviene a quanto previsto agli articoli 1 e 2 - riguardanti gli esemplari indicati nell'allegato A, appendice I e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni - del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, recante attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983, concernenti l'applicazione nella Comunità economica europea della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione, vengono applicate le seguenti sanzioni:
a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire quindici milioni a lire quattrocento milioni;
b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni e ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione; inoltre, se trattasi di impresa commerciale, sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.